

Due scuole di pensiero di diritto internazionale si sono scontrate nella seduta di oggi pomeriggio della Conferenza diplomatica dell=ONU sull=istituzione Corte Penale Internazionale: alcuni sostengono che il Consiglio di Sicurezza dell=ONU non deve avere un ruolo determinante nell=assegnazione della giurisdizione della Corte Penale Internazionale su un crimine da giudicare; tale prassi costituirebbe - secondo i sostenitori di questa linea - una violazione della indipendenza del giudizio e del principio di pari sovranita=.
E= questa, per esempio, la posizione sostenuta dal rappresentante indiano, il quale ha additato il pericolo che i cinque paesi membri permanenti del Consiglio di Sicurezza (Stati Uniti, Russia, Cina, Francia, Regno Unito, dotati del diritto di veto) diventino paesi che per definizione non possono commettere crimini che ricadano sotto la giurisdizione della Corte Penale Internazionale: cio= comporterebbe di fatto e di diritto l=immunita= dei cinque paesi membri permanenti.
In precedenza, invece, era stata sottolineata la necessita= di un rapporto stretto fra la Corte Penale Internazionale ed il Consiglio di Sicurezza.
Altra questione dibattuta e= quella della competenza del procuratore della futura Corte Penale Internazionale ad avviare una procedura giudiziaria o una inchiesta su fatti criminosi, indipendentemente dalla volonta= dei governi dei paesi firmatari della Convenzione sull=istituzione della Corte. Alcune delegazioni hanno insistito sulla necessita= di riconoscere al procuratore il potere di prendere l=iniziativa per perseguire i crimini di sua competenza.
Altri hanno tuttavia ammonito sul pericolo di eventuali iniziative con motivazioni politiche o inconsistenti da parte della Procura della Corte Penale Internazionale, ed hanno sottolineato l=esigenza di predisporre un meccanismo di controllo.
Importante e= stato l=intervento del rappresentante dell=Alto Commissariato delle Nazioni Unite (ACNUR) per i profughi il quale ha chiesto alla Conferenza diplomatica di inserire fra i crimini di guerra che ricadono sotto la giurisdizione della Corte Penale Internazionale anche gli attacchi armati contro i civili, in particolare quelli perpetrati nelle Azone protette@ proclamate dall=ONU; secondo l=ACNUR dovrebbero ricadere nella fattispecie dei crimini perseguibili dalla Corte Penale Internazionale anche il rifiuto dell=aiuto umanitario, lo sfollamente forzato con l=intento deliberato di imporre l=omogeneita= etnica in una determinata zona geografica, e le aggressioni agli operatori umanitari.
La Conferenza plenaria tornera= a riunirsi domani, 17 giugno, alle ore 10, per proseguire la presentazione delle posizioni di ciascun partecipante.
Quella che segue e= una
sintesi degli interventi nella sessione pomeridiana della Conferenza:
JULI MINOVES-TRIQUELL (Direttore di Gabinetto del Ministero degli Esteri di Andorra)
Bisogna stabilire un equilibrio fra la competenza della Corte Penale Internazionale e quella dello stato nel processare i crimini contemplati dallo statuto. La Corte Penale Internazionale dovra= dotarsi dei poteri necessari per intervenire in modo complementare nel caso in cui i sistemi giudiziari nazionali risultino inoperanti. Il ruolo del procuratore e= essenziale. Il procuratore deve essere in grado di portare avanti i processi che altri non osano toccare, prevedendo garanzie in virtu= delle quali le sue decisioni non siano mai aleatorie. La Corte Penale Internazionale dovra= poter estendere la sua azione senza grossi ostacoli e, per poterlo fare, bisogna che la sua competenza si imponga a tutti colore che ne accettano lo statuto.
Andorra, la cui popolazione e=
prevalentemente giovane, annette un particolare interesse alle azioni che
riguardano i giovani e soprattutto l=infanzia.
Andorra respinge l=idea di includere
la pena di morte nel progetto di statuto.
LIONEL YE WOON CHIN (Singapore)
Bisogna istituire una Corte Penale Internazionale che renda giustizia richiamandosi alle norme giuridiche piu= elevate e che di conseguenza goda di una autorita= morale credibile, elemento essenziale per la sua buona operativita=. Il principio giuridico universale nullum crimen sine lege deve essere applicato anche per definire gli atti che comportino una responsabilita= penale.
La Corte Penale Internazionale non puo=
essere una Corte europea o una Corte interamericana dei diriti dell=uomo.
Molte regioni del mondo sono ancora lontanissime dall=istituire
questi organismi. La istituzione di una Corte deve essere considerata come
riconoscimento del fatto che esistono crimini che sono aborriti dalla comunita=
internazionale in modo cosi=
universale che i loro colpevoli non possano sottrarsi alla punizione, sia
ad opera di sistemi di giustizia penali nazionali, sia - in loro assenza
od omissione - ad opera di un organo giudiziario internazionale.
LAURO L. BAJA (Sottosegretario agli Affari Esteri delle Filippine)
I sistemi giudiziari nazionali devono avere la precedenza; la Corte Penale Internazionale deve integrare i sistemi giudiziari nazionali, e avere la precedenza solo quando le istituzioni nazionali siano inesistenti, o non possano funzionare o siano comunque non disponibili.
La Corte Penale Internazionale dovra= avere giurisdizione sui crimini fondamentali, il genocidio, i crimini di guerra, i crimini contro l=umanita= e l=aggressione. Inoltre occorre allestire una procedura istruttoria capace di prevenire qualsiasi abuso politico, garantendo l=indipendenza del procuratore.
L=uso di armi di sterminio,
in particolare le armi nucleari, deve essere considerato fra i crimini
di guerra. L=arruolamento nelle
forze armate non puo= essere
autorizzato ad una eta= inferiore
ai 18 anni. Le violenze sessuali e gli stupri perpetrati durante i conflitti
costituiscono crimine contro l=umanita=.
PASKAL MILO (Ministro degli Esteri Albania)
L=opinione pubblica mondiale
è sempre più preoccupata a causa dell=insufficiente
opera di prevenzione esercitata dalla comunità internazionale contro
i mostruosi crimini pepetrati da politiche e pratiche criminali sostenute
da alcuni governi. L=esempio
più convicente è offerto dai massacri - tuttora impuniti
- perpetrati dai Serbi in Bosnia. Questi eccidi si stanno ripetendo nel
Kosovo, come conseguenza di una politica di genocidio istituzionalizzato,
di terrorismo di Stato realizzato grazie alla macchina militare, paramilitare
e poliziesca serba contro la popolazione albanese del Kosovo. Questi, unici
fra le popolazioni della ex Iugoslavia a non avere origini slave, stanno
diventando vittime di una politica di pulizia etnica. L=autodifesa
delle popolazioni albanesi contro questo tipo di politica non potrà
mai essere identificata con il cosiddetto terrorismo. Per questa ragione,
l=Albania sostiene fermamente
una posizione volta ad attribuire alla Corte una giurisdizione universale
su crimini come il genocidio e la pulizia etnica, i crimini di guerra,
l=aggressione ed altri crimini
contro l=umanità. Essa
sostiene inoltre l=opportunità
di ceare un elenco di crimini che possano rientrare nella categoria dei
crimini contro l=umanità,
la pace, la sicurezza e la coesistenza internazionale. La comunità
internazionale dovrà affrontare questa sfida per scoraggiare le
violazioni dei diritti umani.
JACQUES BAUDIN (Ministro della Giustizia del Senegal)
IL Senegal ritiene che la Corte debba basarsi su alcuni principi irrinunciabili:
la futura corte penale internazionale dovrà essere permanente ed
avere una vocazione universale. Dovrà trattarsi di una istituzione
che sia complementare alle giurisdizioni nazionali, giusta ed efficace.
Il suo Procuratore dovrà essere indipendente ed abilitato ad agire
d=ufficio. Dovrà infine
garantire i diritti umani delle vittime.
SAID AL-BOUNNI (Repubblica Araba della Siria)
La Corte dovrà essere una istituzione giudiziaria internazionale
che rappresenti la volontà dell=Assemblea
Generale e si fondi su una convenzione internazionale. Dovranno essere
definite in maniera chiara le sue relazioni con le Nazioni Unite fermo
restando che essa dovrà essere indipendente dal Consiglio di Sicurezza.
Riguardo all=aggresione, la Siria
ha evidenziato come, con una risoluzione del 1974, l=Assemblea
Generale abbia già dato una definizione di questo crimine e che
non vi sia dunque necessità di ridefinirne i limiti.
L=inclusione di crimini per
i quali non esista una chiara definizione costituisce una violazione del
principio del nullum crimen sine lege. L=inclusione
di altri crimini rischia di confondere le acque. La Corte dovrà
basarsi sul principio di complementarità ed intervenire solo nel
caso in cui i tribunali nazionali non siano in grado di agire. Per quel
che riguarda il finanziamento della Corte, la Siria è favorevole
a dotarla di un proprio bilancio, distinto da quello ordinario delle Nazioni
Unite.
EDZARD SCHMIDT-JORTZIG (Ministro della Giustizia della Repubblica di Germania)
La Germania è favorevole ad una Corte che eserciti una giurisdizione universale automatica sui crimini fondamentali compresi i crimini che si verifichino nel corso di guerre civili. La Corte dovrà conformarsi al principio di complementarità, avere un Procuratore che sia indipendente e disponga di ampi poteri, e dovrà beneficiare della cooperazione di tutti gli Stati. L=aggressione dovrebbe essere inclusa nell=elenco dei crimini fondamentali, rispettando comunque il ruolo conferito al Consiglio di Sicurezza dallo Statuto delle Nazioni Unite.
Perché la Corte posa meritarsi la definizione di organizzazione davvero internazionale, comunque, le nazioni del pianeta dovranno essere disposte ad accettare la sua autorità per quel che concerne i crimini fondamentali. Va detto che in base al concetto di complementarità già incorporato nella bozza di statuto, le nazioni non abdicano alla propria sovranità in favore di qualche altra istituzione. Al contrario, esse si limitano ad adempiere alle proprie responsabilità nei confronti della comunità internazionale, chiudendo quelle spaccature che hanno finora consentito ai peggiori criminali di sfuggire alla giusta punizione.
Secondo la Germania, agli stati non dovrà essere consentito di
decidere se e quando permettere di indagare su una questione. Sarà
certo necessario prevedere una qualche forma di controllo giudiziario nella
fase investigativa ma, a parte questo, il Procuratore potrà decidere
autonomamente se dare inizio ad un procedimento.
ALBERTO ZALAMEA (Ambasciatore della Colombia)
Secondo il Governo della Colombia, la giurisdizione della Corte dovrà
estendersi ai delitti più gravi, riconosciuti come tali nel diritto
internazionale. In questo contesto, dovranno essere stabilite, mediante
una normativa chiara e precisa, le modalità di funzionamento della
Corte, che dovrà operare nel rispetto del principio di complementarità.
La Colombia ha inoltre avanzato la proposta che alla Corte Internazionale
di Giustizia dell=Aia spetti
il compito di risolvere le controversie fra gli Stati relative all=attuazione
o all=interpretazione dello statuto
della Corte, controversie che non rientrino nelle questioni discusse in
questa Conferenza.
JOSE MANUEL DE MATOS FERNANDES (Portogallo)
Genocidio, crimini di guerra e crimini contro l=umanità
sono reati già previsti nella legislazione nazionale di numerosi
Paesi. Si tratta quindi di permettere a un organismo internazionale di
agire nel caso in cui i tribunali nazionali non possano o non vogliano
pronunciarsi. Per il Portogallo la creazione della Corte dovrebbe impedire
la creazione di nuovi tribunali ad hoc. Tra i crimini che dovranno figurare
nello statuto vi sono quelli a carattere sessuale contro le donne e l=impiego
di minori nelle forze armate. Anche l=aggressione
dovrebbe essere inclusa nello statuto della Corte, purché si riesca
a darne una definizione chiara e precisa. I giudici dovrebbero esere difesi
da qualsiasi forma di pressione. Il Portogallo si dichiara invece contrario
all=inserimento nello statuto
della pena di morte, mentre dovrebbero essere previsti risarcimenti e clausole
per la protezione delle vittime.
MICHEL KAFANDO (Burkina Faso)
Il tribunale permanente dovrà costituire uno dei mezzi per prevenire
gravi crimini ed altre violazioni del diritto. Nella bozza di statuto vi
sono non meno di 1.700 punti su cui deve ancora essere trovato un accordo;
c=è dunque la necessità
di superare gli egoismi nazionali e il Burkina Faso è fermamente
intenzionato a seguire questa strada.
VASILY TATSHIY (Ucraina)
La bozza di statuto e= una buona base per raggiungere il consenso, la questione della complementarieta= costituisce uno degli elementi piu= fondamentali per l=istituzione della Corte Penale Internazionale. L=Ucraina sostiene questo principio e spera di vederlo correttamente ripreso nella bozza. L=Ucraina, che ha subito le conseguenze della seconda guerra mondiale, ed e= stata una delle maggiori potenze nucleari del mondo, ha rinunciato volontariamente a questa potenza nucleare.
Lo statuto della Corte deve contemplare i crimini contro il personale
delle Nazioni Unite. Inoltre la Corte dovrebbe essere finanziata in modo
autonomo e la sua sede dovrebbe essere all=Aja.
AANAA ENIN (Ghana)
L=istituzione della Corte Penale Internazionale non deve essere considerata un fine a se stesso. Se cio= accadesse l=umanita= potrebbe trovarsi in orrori ancora peggiori.
Il Ghana riconosce che la Corte Penale Internazionale per essere una istituzione giudiziaria credibile, deve fondarsi su alcuni principi essenziali. E= essenziale che alla Corte sia riconosciuta giurisdizione sui crimini fondamentali di genocidio, contro l=umanita=. Qualsiasi regime che consenta ad uno stato di rettificare lo statuto e riconosca contemporaneamente a quel medesimo stato la possibilita= di accettare o rifiutare la giurisdizione della Corte per determinati crimini, puo= portare solo alla istituzione di una Corte agonizzante.
Sarebbe inoltre essenziale per la credibilita= della Corte Penale Internazionale e per la sua accettazione universale avere inserito nel proprio statuto un articolo che ne garantisca l=indipendenza e l=imparzialita=. La Corte Penale Internazionale non deve, in linea di massima, operare per sostituirsi ai sistemi penali nazionali, ne= essere un organo di supervisione sui sistemi penali nazionali. Tuttavia la Corte dovrebbe avere il potere di indagare e di incriminare nei casi di impossibilita= dei sistemi giudiziari nazionali a farlo.
Un=altra colonna portante
su cui la Corte deve fondarsi sara=
il suo grado di sensibilita=
alle situazioni in cui si trovino le donne ed i bambini in caso di conflitto
armato, e il grado in cui queste situazioni potranno essere contemplate
nelle competenze fondamentali della Corte Penale Internazionale
NIKOLAUS MICHALEK (Austria)
Le tragedie del Ruanda e dell=ex-Iugoslavia hanno reso abbondantemente evidente la necessita= dell=esistenza di una Corte Penale Internazionale. Anche se i due tribunali ad hoc istituiti dal Consiglio di Sicurezza, sono indubbiamente validi, essi non possono fungere come un surrogato di una istituzione permanente. Per garantire che i colpevoli dei crimini piu= gravi di interesse internazionale non possano agire impunemente, un ruolo rilevante deve essere svolto da una Corte Penale Internazionale permanente che sia veramente efficace nell=applicare i principi di giustizia. Con la sua stessa esistenza ed indipendenza una corte di questo tipo potrebbe assicurare che siano applicati quei principi fondamentali di diritto penale, indipendentemente dalla volubilita= quotidiana delle opinioni politiche.
Non c=e=
dubbio che un sistema efficace di cooperazione degli stati costituisca
un requisito preliminare per l=efficacia
della corte. Alle richieste della Corte dovrebbe essere riconosciuta in
linea di massima la precedenza rispetto a quelle degli stati, e le sentenze
dovrebbero essere materialmente eseguite dagli stati firmatari che abbiano
manifestato disponibilita= ad
accogliere le persone condannate. Questa clausola procedurale e=
intesa a garantire una gestione equa ed efficace della corte, salvaguardando
i diritti degli accusati.
GORGI SPASOV (Ministro di Giustizia della Repubblica ex-iugoslava di Macedonia)
E= necessaria una Corte internazionale per evitare l=impunita=, quando la comunita= internazionale e= carente. Gli atti del Consiglio di Sicurezza che istituiscono i tribunali ad hoc sono chiaramente ispirati ai principi della perseguibilita= individuale per crimini contemplati dal diritto internazionale. La Corte dovrebbe offrire una garanzia per la tutela dei diritti umani e delle liberta= fondamentali.
La Repubblica ex-iugoslava di Macedonia ha sostenuto attivamente ed ha partecipato alla istituzione della Corte Penale Internazionale, ed accoglie con favore la convocazione dell=ultima sessione del comitato preparatorio per la Corte. Il comitato ha aperto la strada all=istituzione della Corte e a Roma bisogna seguire questa strada.
Troppa gente e= gia= rimasta vittima di crimini contro l=umanita= in questo secolo e la comunita= internazionale non deve permettere che questo si ripeta nel prossimo secolo. La Corte deve dare impulso alla lotta contro il crimini organizzato. Il crimine di aggressione dovrebbe essere anch=esso inserito nello statuto e, se ci sara= il consenso, il governo accettera= l=inserimento dei crimini di terrorismo e di traffico illecito di droga sotto la giurisdizione della corte.
DILIP LAHIRI (India)
Esiste un accordo generale sul principio che la giurisdizione della Corte debba essere complementare o supplementare alla giurisdizione primaria di uno stato nazionale. La Corte puo= soltanto intervenire quando un sistema giudiziario nazionale si riveli inesistente o incapace di trattare i crimini particolari contemplati nello statuto. Questo avviene in conformita=con il principio della giurisdizione territoriale, accettato da tutti i sistemi legali degli stati, e con quello della sovranita= dello stato.
L=India comprende la necessita= della Corte Penale Internazionale di intervenire difronte a situazione come quelle verificatesi nella ex-Jugoslavia o in Ruanda dove le strutture giudiziarie nazionali si erano completamente disgregate. Ma la giusta risposta a tali situazioni eccezionali non deve costringere tutte le nazioni a dimostrare costantemente l=efficacia delle loro strutture giudiziarie oppure a vederle scavalcate dalla Corte. Per l=India come per altri stati, e= inconcepibile che Stati dotati di sistemi giudiziari ed investigativi funzionanti da lungo tempo debbano essere soggetti al controllo procedurale della Corte. Questo sarebbe una caricatura del concetto di complementarità.
L=India crede fermamente che
l=imparzialita=
e l=indipendenza di un=istituzione
giudiziaria come la Corte Internazionale debba essere rispettata in pieno.
Il ruolo preminente del Consiglio di Sicurezza nell=attivare
la giurisdizione della Corte costituisce una violazione del principio di
pari sovranita= nonche=
di eguaglianza davanti alla legge. Cio=
presuppone infatti per definizione che i cinque Stati con potere di veto
non commettano i crimini contemplati dallo statuto della Corte; se cio=
invece dovesse accadere, essi sarebbero al di sopra della legge e per questo
avrebbero l=impunita=
de iure. Questo significherebbe automaticamente che gli individui di tutti
gli altri Stati sono piu= inclini
a commettere crimini internazionali. Politicamente la composizione del
Consiglio di Sicurezza e il diritto di veto detenuto dai cinque membri
permanenti e= un=anomalia
che non può essere riprodotta e riconosciuta dalla Corte Penale
Internazionale.
FODE M.DABOR (Sierra Leone)
E= essenziale che la futura Corte abbia una competenza specifica e che il procuratore sia dotato del potere di avviare inchieste di propria iniziativa. L=opposizione a questo principio riportera= la Corte in subordinazione di un diritto di veto generalizzato che e= inaccettabile. Oltre al genocidio, il crimine di guerra e il crimine contro l=umanita=, il reato di aggressione deve ricadere sotto la competenza della Corte. E= dunque urgente trovare un accordo sulla definizione di questo crimine e, a tal riguardo, e= importante che il Consiglio di Sicurezza non possa unilateralmente ritardare le attivita= della Corte. La Sierra Leone e= convinta che la cooperazione degli Stati sia la condizione preliminare per un buon funzionamento della Corte e ritiene che il finanziamento da parte degli Stati non potra= che compromettere l=indipendenza della Corte poiche= essa sara= cosi= portata a dipendere troppo dalle grandi potenze economiche. Inoltre questo tipo di finanziamento potrebbe scoraggiare le ratifiche e colpire in modo ineguale i piccoli paesi e quelli meno avanzati. La migliore soluzione consistera= dunque in un finanziamento derivato dal budget ordinario delle Nazioni Unite.
MARGARITA MARISCAL DE GANTE (Spagna)
La Spagna sostiene la giurisdizione della Corte Penale Internazionale
sui crimini che hanno riempito d=orrore
e continueranno a riempire d=orrore
tutta la comunita= internazionale.
La Spagna prende in considerazione tutte le iniziative riguardanti il reato
di aggressione. E= favorevole
che la Corte Penale Internazionale sia considerata come un organo complementare
di giurisdizioni internazionali e sottolinea il fatto che essa ed il suo
procuratore debbano avere la loro indipendenza e restare al riparo da tutte
le influenze politiche. La Spagna dara=
tutto il suo aiuto alla Corte affinche=
i doveri dei paesi in materia di diritti umani facciano parte di una concertazione
e non mettano in pericolo la sovranita=
nazionale. E= importante dedicare
attenzione alle vittime, in particolare alle donne e ai minori.
JOSE ANTONIO GOVES URRUTIA (Sottosegretario alla Giustizia, Cile)
L=istituzione di una Corte Internazionale Penale e= una delle sfide che la comunita= internazionale si e= trovata ad affrontare negli ultimi anni e riflette un atteggiamento etico di critica verso l=impunità che spesso ha prevalso in questi anni. Il Cile sostiene la Corte poiche= la sua realizzazione creerà un fattore di dissuasione e di affermazione delle regole di diritto. Non sempre le corti nazionali hanno combattuto l=impunità e cio= ha dato origine ad un certo scetticismo. Il principio di complementarità riflette in misura sufficientei legami che devono esistere tra la Corte e le giurisdizioni nazionali.
La struttura della Corte Penale Internazionale deve essere indipendente da qualsiasi interferenza esterna, sia essa politica o di altra natura.Questo sara= il primo tentativo di stabilire una giurisdizione permanente internazionale. E= essenziale che il meccanismo della Corte ne garantisca l=indipendenza. L=universalita= richiede un accordo internazionale, ma non a costo di istituire una Corte debole. La Corte dovrebbe avere una specifica giurisdizione su tutti i crimini fondamentali. I crimini contro le donne, in particolare la violenza sessuale, dovrebbero essere inclusi tra i crimini contro l=umanita=, cosi= come il crimine di sparizione forzata. Il Cile, a causa della sua recente storia, dà grande importanza alla punizione di quei crimini che ledono la dignita= umana.
HUSSEIN HASSOUNA (Lega Araba)
Nonostante le divergenze, la Lega degli Stati Arabi auspica che l=aggressione
sia inserita fra i crimini ricadenti sotto la competenza della futura Corte
Penale Internazionale. Per contro, non dovrebbe figurare fra questi crimini
quello di terrorismo, poiche=
non e= definito con precisione.
L=intervento del Consiglio di
Sicurezza dovrebbe essere limitato alla delega di talune questioni al procuratore
della Corte. La Lega Araba auspica che arrivi il giorno in cui nascera=
una Corte Penale Internazionale indipendente, efficace ed imparziale.
CORNELIO SOMMARUGA (Comitato Internazionale della Croce Rossa)
La principale preoccupazione del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) e= far diminuire il numero delle vittime dei conflitti armati e le loro sofferenze. Un obiettivo del genere puo= essere raggiunto solo lavorando su piu= fronti nello stesso tempo. Il CICR e= impegnatissimo nelle operazioni di protezione e di presenza al centro dei conflitti armati. Ma ha anche un mandato che e= stato conferito dagli stati firmatari delle Convenzioni di Ginevra, di fare rispettare il diritto umanitario internazionale da tutti coloro che hanno il dovere di applicarlo.
Ma un obbligo senza una sanzione perde rapidamente credibilita=. Il CICR non puo= pertanto che sostenere gli sforzi avviati per sviluppare meccanismi efficaci di punizione insieme a quegli organismi con i quali potra= cooperare.
Oggi si impone la necessita= di una Corte Penale Internazionale: e= un obbligo previsto dalle Convenzioni di Ginevra del 1949, ed e= tutt=ora valido. Ma e= evidente che devono essere compiuti anche sforzi supplementari perche= gli stati adempiano ai loro obblighi e portino loro stessi in giudizio i presunti colpevoli di crimini di guerra. Ma non si possono ignorare le carenze del sistema, ed e= per questo che e= fondamentale la istituzione di una Corte Penale Internazionale allo scopo di garantire che i presunti criminali di guerra siano portati in giudizio nei casi in cui non siano perseguiti dalle giurisdizioni nazionali.
La Corte Penale Internazionale deve essere competente sui crimini di
guerra perpetrati in situazioni di conflitto armato, tanto internazionale
che interno, tanto piu= che oggi
la maggior parte dei conflitti e=
di natura interna. In particolare la lista dei crimini di guerra da adottare
con lo statuto della Corte dovrebbe comprendere le violazioni piu=
gravi delle convenzioni di Ginevra del 1949. La Corte Penale Internazionale
dovra= inoltre avere competenza
per giudicare i crimini di genocidio, i crimini contro l=umanita=
ed i crimini di guerra. Se vogliamo che sia complementare efficacemente
ai tribunali nazionali, la Corte Penale Internazionale dovra=
avere la competenza per giudicare questi crimini dal momento in cui uno
stato aderisce al trattato di istituzione della Corte. Il procuratore dovra=
anche essere abilitato ad aprire un=
inchiesta ed avviare procedure di incriminazione di propria iniziativa
sempre rispettando, beninteso, il principio di complementarità=
SOREN JESSEN-PETERSEN ( Alto Commissariato Nazioni Unite per i Rifugiati-ACNUR)
Una Corte Penale Internazionale permanente deve ripristinare l=equilibrio contribuendo ad impedire il ripetersi delle atrocita= e le tragedie umanitarie che esse provocano. Contemporaneamente la Corte dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale per incoraggiare la riconciliazione nelle societa= che escono da un conflitto e, in particolare quelle in cui le atrocita= hanno assunto dimensioni intollerabili.
La Corte Penale Internazionale dovra= garantire una applicazione piu= efficacie della clausola di esclusione che e=compresa fra gli strumenti internazionali relativi ai rifugiati: dovra= inoltre verificare le condizioni previste dalla clausola citata, in base alla quale sono esclusi dalla protezione internazionale riconosciuta ai rifugiati quegli individui che abbiano commesso crimini contro la pace, crimini di guerra o crimini contro l=umanita=.
I crimini commessi nei conflitti interni sono altrettanto odiosi di quelli commessi nei conflitti internazionali, e non devono restare impuniti. L= ACNUR auspica che la Corte sia competente per giudicare le aggressioni armate perpetrate contro civili, anche nelle Azone protette@.
Parimenti dovrebbero rientrare nella competenza della Corte le aggressioni contro il personale umanitario. L=ACNUR si impegna a cooperare con la istituenda Corte con uno scambio di informazioni che contribuiranno a portare in giudizio i responsabili di questi crimini, come ha gia= fatto con i tribunali speciali per la ex-Jugoslavia e per il Ruanda.
Ed e= importante che la istituenda
Corte assicuri in modo corretto la protezione dei testimoni, la riservatezza
e l=inviolabilita=
dei documenti delle Nazioni Unite.
HAHDOU OUEDRAOGO (Unione Interafricana per i Diritti Umani)
Dovrebbe esserci una Corte penale internazionale indipendente. Il genere
umano, infatti, ha già assistito a fin troppe violazioni dei diritti
umani, particolarmente quelli dei più deboli. La Corte dovrebbe
essere dotata di finanziamenti adeguati, che non dovrebbero essere soggetti
a nessun tipo di ricatto.
MONA RISHMAWI (Commissione Internazionale dei Giuristi)
Nella giurisdizione della Corte dovrebbero rientrare i tre crimini fondamentali
del genocidio, dei crimini di guerra e dei crimini contro l=umanità.
Mentre la Commissione non assume alcuna posizione in merito all=aggressione,
essa ritiene che dovrebbe essere previsto un meccanismo che consenta di
aumentare le competenze della Corte, sia tramite protocolli addizionali,
che mediante altre convenzioni. Se da un lato i crimini dovrebbero essere
definiti in maniera precisa, tale definizione dovrebbe essere abbastanza
ampia da poter essere applicata in situazioni di guerre civili e fra Stati,
come pure in tempo di pace. Lo statuto dovrebbe essere un organismo universale
associato alle Nazioni Unite e finanziato attingendo al bilancio ordinario
dell=ONU che verrebbe applicato
a entità statali e non statali.
FIONA McKAY (Gruppo di lavoro per i Diritti delle Vittime)
Non può esserci giustizia se non v=è giustizia per le vittime. E per questo la Corte deve poter deve essere in grado di occuparsi dei loro diritti e delle loro necessità. Tanto a livello internazionale che a quello nazionale si sta manifestando una crescente consapevolezza in merito alla necessità che la giustizia penale prenda nella dovuta considerazione i diritti delle vittime. Queste hanno un gran numero di bisogni che dovranno essere soddisfatti se si vuole che il processo di risanamento e riconciliazione possa avere luogo. Tra gli altri, essi debbono avere la possibilità di raccontare che cosa è accaduto loro, per quanto questo possa essere doloroso. E= essenziale che la Corte sia in grado di garantire protezione alle vittime ed ai testimoni coinvolti nei procedimenti. In pratica questo si traduce nella necessità di istituire una unità vittime e testimoni forte ed efficiente, dotata di adeguati poteri e risorse.