16 giugno 1998


Comunicato stampa
L/ROM/8

3a sessione (mattina)


IL PRINCIPIO DI COMPLEMENTARITA' DEVE ESSERE CHIARO AL FINE DI EVITARE OGNI CONFLITTO DI COMPETENZA TRA LA CORTE E LE GIURISDIZIONI NAZIONALI
 

La Conferenza diplomatica dei plenipotenziari per la istituzione di una Corte Penale Internazionale ha portato avanti il suo dibattito sotto la presidenza di Giovanni Conso (Italia) con gli interventi dei rappresentanti di 19 Stati membri: Kazakhistan, Santa Sede, Indonesia, Algeria, Repubblica Ceca, Costa d'Avorio,Tanzania, Cina, Lettonia, Brasile, Lituania, Peru', Romania, Kenya, Kyrghizistan, Costa Rica, Armenia, Pakistan, Kuwait. In assemblea Plenaria hanno parlato anche la Commissaria incaricata per gli Affari Umanitari della Commissione Europea, Emma Bonino, e i rappresentanti di organismi quali la Corte Europea dei diritti umani, il Consiglio dell'Unione interparlamentare, il Pace Peace Center americano e Amnesty International.Tra gli intervenuti, i presidenti dei tribunali Speciali per l'ex Jugoslavia e il Ruanda hanno auspicato che lo statuto preveda espressamente l'obbligo degli Stati di cooperare con la Corte.

 Tutti gli oratori hanno espresso un punto di vista comune sul ruolo guida che deve avere il principio di complementarita nelle relazioni tra la futura Corte Penale e gli Stati. In virtu' di esso, la Corte tendera' a integrare e non a sostituire i sistemi giudiziari nazionali e interverra' solo nel caso di indisponibilita' o inefficacia di questi ultimi. A tal riguardo, alcuni paesi hanno sostenuto che l'esercizio della competenza da parte della Corte deve fondarsi sul consenso degli Stati invocando il rispetto necessario della sovranita' nazionale. Soltanto tale rispetto potra' prevenire i conflitti di competenza tra la Corte e le giurisdizioni nazionali.

 Sulla competenza altri Stati si sono espressi sostenendo l'importanza che lo statuto della Corte preveda un meccanismo di controllo per impedire agli Stati di mettersi al riparo dagli interventi della Corte, portando avanti "false inchieste" o "processi fasulli". Il principio di complementarita' va a sfociare comunque nella questione della cooperazione tra la Corte e gli Stati. Numerose delegazioni hanno espresso l'augurio che lo statuto definisca chiaramente i termini di tale cooperazione e le circostanze nelle quali gli stati potranno opporsi alle richieste della Corte.

 La sessione pomeridiana dei lavori iniziera' alle ore 15.
 

 IGOR RUGOV (Kazakhistan):

La Corte Penale Internazionale e' un organo indipendente le cui relazioni con il Consiglio di sicurezza devono essere definite. Come organo giuridico non si dovrebbe lasciar influenzare dalla politica.  Si deve quindi fare in modo che il Consiglio di sicurezza non abbia mai pregiudizi nei confronti della Corte Penale Internazionale.  Secondo il Kazakhistan, la Corte Penale Internazionale deve essere complementare alle giurisdizioni nazionali ed essere competente per giudicare i crimini di genocidio, i crimini di guerra ed  i crimini contro l'umanita', mentre i crimini di aggressione dovrebbero essere giudicati in seguito.  Il Kazakhistan considera che l'inserimento di crimini quali il traffico di stupefacenti ed il terrorismo sia incompatibile con il principio di complementarieta'.   Il meccanismo per l' avvio di una procedura  deve partire  da una denuncia presentata dagli stati per cio' che riguarda i crimini di genocidio e crimini di guerra.
 
Per contro, sarebbe utile che per gli altri reati, come il reato d'aggressione, la Corte Penale Internazionale abbia l'avallo degli stati coinvolti. Il finanziamento della Corte Penale Internazionale deve essere autonomo, ma, considerando che non tutti gli stati  sono in grado di pagare i contributi, i costi dovranno essere sostenuti dalle Nazioni Unite. Infine, anche se il Kazakhistan ammette che il diritto di eccezione e' un diritto sovrano, ritiene necessario limitarlo poiche' e' altrettanto vero che tali eccezioni potrebbero ledere l' essenza stessa della Corte Penale Internazionale .  Bisogna dunque limitare le eccezioni alle disposizioni che non hanno carattere di principio.
 

RENATO MARTINO  (Nunzio Apostolico della Santa Sede presso le Nazioni Unite)

Dopo aver ricordato come la Santa Sede abbia partecipato attivamente agli incontri preparatori, ha ricordato le parole pronunciate dal Papa in occasione dell'Angelus, domenica scorsa, quando ha sottolineato che la Santa Sede sostiene gli sforzi per istituire  strutture giuridiche che salvaguardino la dignità ed i diritti fondamentali degli individui e delle comunità. Le strutture della Corte, tuttavia, non sono altro che strumenti; per questo, esse dovranno essere ispirate da un impegno morale per il bene dell'umanità.
 La Corte Penale Internazionale dovrà esistere per proteggere la dignità umana, quella dignità cui ogni persona ha diritto, senza distinzione di razza, età, sesso. Ogni persona ha diritto alla protezione della legge. E lo statuto della Corte dovrà riflettere questa comune dignità. La Corte Penale dovrà essere non un mezzo di vendetta, ma uno strumento di riconciliazione. Per questo, la Santa Sede ritiene che la pena di morte sia incompatibile con le finalità della Corte stessa. Da ultimo il relatore ha sottolineato la necessità che la Corte sia indipendente e non sottoposta a pressioni o preoccupazioni di carattere politico che ne inficerebbero l'efficacia.

M. MULADI (Ministro della Giustizia della Repubblica di Indonesia)

Per i paesi non allineati, l'efficacia della Corte dipenderà dalla possibilita' di accesso universale degli  Stati al suo statuto. Perché ciò avvenga sarà necessario che le questioni ancora da definire vengano risolte rispettando le aspettative degli Stati che partecipano alla Conferenza. Secondo quanto sottolineato nel corso dell'ultima riunione dei paesi non allineati, comunque, lo statuto dovrà rispettare la sovranità internazionale e la Corte dovrà essere complementare ai ai sistemi giudiziari nazionali. Essa dovrà essere imparziale ed indipendente da pressioni politiche, specie del Consiglio di Sicurezza. L'indipendenza dovrà essere anche economica, e  sarà quindi necessario studiare attentamente i meccanismi per il finanziamento della Corte.
Per rispettare il principio  "nullum crimen sine lege", i crimini che rientreranno nella giurisdizione della Corte dovranno essere definiti con chiarezza, precisione e in maniera specifica. L'Indonesia sostiene infine l'inclusione del reato di aggressione nella giurisdizione della Corte e, fra i crimini di guerra, dovrà essere compreso l'uso o la minaccia di impiegare armi nucleari.
 

BOUALEM BOUGUETAIA (Capo div. affari giuridici, Ministero degli Esteri, Algeria)

Il terzo millennio si apre su  importanti acquisizioni normative del diritto internazionale: tra queste la creazione di una Corte Penale Internazionale costituisce indubbiamente una delle testimonianze piu' nette.  Malgrado sia nata da piu' di quaranta anni, l'idea di creare una Corte Penale Internazionale forse e' vicina alla sua realizzazione.  La Corte Penale Internazionale si presenta come una opportunita' per sviluppare una societa' migliore fondata sul diritto e la giustizia,  che sara' solidale nel mobilitare le sue risorse ed i suoi mezzi per investirli in uno sviluppo ed una sicurezza autenticamente universali.  E' essenziale che la comunita' internazionale possa dotarsi di uno strumento utile per  giudicare gli autori dei crimini che mettono a rischio il suo sviluppo armonioso e la sua serenita'.  E' immediatamente  evidente che la creazione di una giurisdizione  internazionale efficace ed obiettiva, capace di perseguire i reati piu' gravi del diritto internazionale, deve necessariamente escludere definitivamente il ricorso a qualunque meccanismo ad hoc concepito da un'istanza politica internazionale.

La nostra seconda osservazione nasce dalla necessita' di offrire a questa Corte Penale Internazionale tutte le garanzie necessarie di indipendenza ed imparzialita'. La mia delegazione riafferma l'idea di una Corte Penale Internazionale che goda di un'autorita' morale incontestabile, di una Corte effettiva ed efficace la cui azione sia guidata dalla sola regola del diritto. Riguardo alla competenza della Corte , e' generalmente ammesso che questa dovra' centrarsi unicamente su un numero ristretto di crimini eccezionalmente gravi, il cui carattere minaccia la pace e la sicurezza internazionali. La futura Corte Penale Internazionale sara' tanto piu' credibile e largamente accettata quanto piu' il suo campo d'azione sara' circoscritto con precisione. Per quel che riguarda la lista dei crimini contemplati nel progetto di statuto, l'Algeria insiste sul mantenimento di reati particolarmente odiosi come gli  atti di terrorismo e i crimini legati al narcotraffico. Il terrorismo internazionale s'impone in effetti, per la sua gravita' particolare, come una minaccia transnazionale per eccellenza, una minaccia contro le fondamenta degli Stati, contro la loro stabilita' e il loro sviluppo economico, e costituisce la negazione stessa dei valori democratici delle nostre societa'. E' assolutamente evidente che le giurisdizioni nazionali hanno diritto di pretendere di esercitare sovranamente una piena e completa competenza su questi reati. In compenso la comunita' internazionale avra', tramite la Corte Penale Internazionale,  la capacita' di sostituirsi alle istituzioni giuridiche nazionali quando sia stato provato che esse siano state mancanti, in ragione di circostanze eccezionali.
 

PAVEL TELICKA (Repubblica Ceca)

Il mio paese ribadisce il suo fermo appoggio all'idea di creare una Corte Penale Internazionale permanente. Tuttavia, questa Corte Penale Internazionale deve essere efficace, indipendente e credibile.  Essa dovra' esercitare una competenza su un nucleo di quattro gravi forme  di crimine, ovvero il genocidio, i crimini di guerra, i crimini contro l'umanita' e l'aggressione. Conformenente al principio della competenza universale sui crimini ed in virtu' del diritto internazionale, il consenso degli stati non sara' necessario per dichiarare la competenza della Corte Penale Internazionale.  Pur appoggiando il principio della complementarieta', la Repubblica Ceca ritiene che essa  non indebolisce affatto il dovere degli stati di avviare inchieste e procedimenti penali forti, e respinge l'idea di impedire il ricorso  alla Corte Penale Internazionale fintanto che sono in corso inchieste o procedimenti da parte delle giurisdizioni nazionali. Il Consiglio di sicurezza non dovra' avere il potere di avocare  un caso dalla Corte Penale Internazionale, se questo caso e' competenza del Consiglio in virtu' del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite.  Un procuratore d'ufficio rafforzera' invece il ruolo e l'efficacia della Corte Penale Internazionale affinche' alla Corte Penale Internazionale stessa possano far ricorso individui ed organizzazioni non governative.
 

JEAN KOUAKOU BROU, (Ministro della Giustizia della Costa d'Avorio)

La crudeltà dei conflitti scoppiati negli ultimi dieci anni ha reso imperativa la creazione della Corte, la punizione dei colpevoli e dei risarcimenti da accordare alle vittime. Perché la Corte abbia una utililità, tuttavia, essa dovrà essere indipendente, efficiente ed universale. E la chiave per la sua universalità risiede, secondo la Costa d'Avorio, nel principio di complementarietà.

 E' ovvio che il giudice, a livello della Corte Penale Internazionale, debba godere di una indipendenza senza intralci.
 

ALBANO L.T. ASMANI, (Repubblica di Tanzania)
La legittimità della Corte deriva dalla sua universalità: pertanto, occorrerà verificare gli aspetti collegati al concetto di sovranità che potenzialmente e, forse, involontariamente, potrebbero ostacolare la comune volontà di porre un termine all'impunità.
Secondo la Tanzania si farebbe un passo indietro rispetto al Processo di Norimberga se l'aggressione non venisse inclusa nella giurisdizione della corte. Dovranno essere compiuti sforzi concreti per bilanciare le responsabilità del Consiglio di Sicurezza ed il ruolo della Corte. Sarà inoltre necessario riesaminare la distinzione instauratasi  fra conflitti armati internazionali e locali. Questo fatto è particolarmente importante per evitare l'esclusione dalla giurisdizione della Corte  di gravi crimini che si verificano frequentemente durante le guerre civili.

La Tanzania è  favorevole ad un regime di complementarità fra la Corte ed i sistemi giudiziari nazionali e ritiene che la giurisdizione principale sia quella dei tribunali nazionali. In caso di dispute giurisdizionali, arbitro finale dovrebbe essere la Corte.
 

WANG GUANGYA (Cina)

La creazione di una Corte Penale Internazionale indipendente, equa, efficace e largamente rappresentativa completera' i sistemi giudiziari nazionali ed il sistema di cooperazione giudiziaria internazionale al fine di impedire l'impunita' dei criminali. Essa contribuira' largamente a rafforzare la comunita' internazionale e il diritto internazionale. La Cina ritiene che la futura Corte Penale Internazionale non debba servire a lotte politiche o fungere da strumento d'ingerenza negli affari interni di altri Stati. Essa non dovra' compromettere il ruolo principe delle Nazioni Unite, in particolare del Consiglio di Sicurezza, ovvero quello di mantenere la pace e la sicurezza internazionali. E' auspicabile che si usi una certa prudenza nell'esame delle relazioni tra la Corte Penale Internazionale e il Consiglio di Sicurezza. La Cina intende sottolineare quanto la partecipazione universale di tutte le regioni e i paesi del mondo costituisca una garanzia fondamentale dell'efficacia e dell'autorita' della Corte Penale Internazionale.

A tal fine e' necessario dimostrare grande flessibilita' nel determinare la competenza della Corte Penale Internazionale e nel definire i crimini e le modalita' per i quali gli Stati siano disposti ad accettare la competenza della Corte. Lo statuto di questa dovra' riflettere pienamente il principio di complementarita'. La questione del ricorso alla Corte Penale Internazionale dovra' essere esaminato in maniera approfondita per evitare procedimenti penali irresponsabili e ingiusti. La Corte Penale Internazionale si fonda sulla cooperazione dei paesi interessati e in questa direzione dovranno impegnarsi i paesi aderenti allo statuto.
 

VALDIS BIRKAUS (Ministro degli Esteri della Lettonia)

Il progetto di statuto della Corte Penale Internazionale e' lungo e rispecchia le divergenze su numerose questioni legate al funzionamento stesso della Corte Penale Internazionale. Questo statuto non deve essere adottato in nome di una unita' simbolica, bensi' dovra' mirare alla creazione di una Corte Penale Internazionale realmente operativa e non di un organo burocratico in piu'. E' quindi importante definire chiaramente la competenza della Corte Penale Internazionale, specialmente la sua competenza nel riconoscere il reato d'aggressione, anche se la definizione di tale crimine si rivelasse difficile. Per la Lettonia,  la ratifica dello statuto della Corte Penale Internazionale da parte degli Stati rappresenta la loro accettazione immediata della competenza della Corte Penale Internazionale sul nucleo dei crimini principali. Essendo la cooperazione degli Stati elemento essenziale per il funzionamento della Corte Penale Internazionale, bisognera' che lo statuto abbia una definizione chiara dei termini di complementarita' tra gli Stati e la Corte Penale Internazionale.
 

GILBERTO VERGNE SABOIA (Capo Delegazione Brasile)

Gli Stati dovrebbero dare alla Corte i poteri ed i mezzi per svolgere un ruolo significativo nella realtà internazionale. In particolare sarà fondamentale non indebolire o mettere a rischio le norme del diritto internazionale già esistenti. E' altresì necessario incoraggiare una partecipazione universale, bilanciando adeguatamente le differenti posizioni nazionali su alcuni provvedimenti chiave dello statuto.Il Brasile è favorevole a che l'accusa possa dare inizio alle indagini ex officio o sulla base di informazioni ricevute da varie fonti. Per evitare denunce immotivate, o che abbiano motivazioni politiche, lo statuto dovrà comunque prevedere controli e limiti alla discrezionalità del Procuratore. Una qualche forma di distinzione fra l'accettazione dello statuto della Corte ed il riconoscimento della sua giurisdizione potrebbe contribuire ad accelerare le procedure di ratifica: Riguardo ai rapporti con il Consiglio di Sicurezza, il Brasile ritiene che la Corte debba essere totalmente indipendente tranne per quei casi eccezionali che rientrino nell'ambito del capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite.
 

V.PAKALNISKIS (Ministro della giustizia della Lituania)

La ratifica e l'adesione allo statuto della Corte Penale Internazionale devono comportare il riconoscimento  a quest'ultima di una competenza diretta sul crimine di genocidio, il crimine di guerra, il crimine contro l'umanita' ed il crimine di aggressione. La Corte Penale Internazionale deve esercitare la sua giurisdizione solo quando le gurisdizioni nazionali non sono in grado o non manifestano la volonta' di informarsi sui crimini sopra citati. La Corte Penale Internazionale deve avere il potere di decidere il suo intervento. La Lituania e' favorevola alla criminalizzazione delle politiche intese a modificare l'assetto demografico di un determinato territorio e di tutte le forme di violenza sessuale. La Lituania e' ugualmente favorevole all'inclusione dei crimini commessi durantele guerre civili fra i crimini di guerra. Per quanto riguarda l'inserimento del crimine di aggressione, la Lituania, riconoscendo il carattere altamente politico della questione, e' dell'avviso che bisogna lasciare al Consiglio di Sicurezza il compito di determinare l'atto di aggressione.  E' ugualmente dell'avviso che l'indipendenza della Corte Penale Internazionale sara' effettiva solo quando il procuratore avra' il potere di cominciare un'inchiesta d'ufficio.  Si deve inoltre poter fare affidamento   sulla cooperazione degli Stati e, a questo proposito, la Corte Penale Internazionale dovra' definire i termini di questa cooperazione piu' avanti.
 

CARLOS HERMOZA MOYA (Peru)

Le delegazioni qui riunite dovrebbero raggiungere un compromesso e manifestare tutta la propria volonta' e sostegno di fronte ai principi fondamentali del diritto penale internazionale.  Tutti uniti dobbiamo fare grandi sforzi affinche' questa conferenza raggiunga i suoi scopi principali.  Per iniziare bene un nuovo millennio e' imperativo rivalorizzare i valori giuridici di protezione internazionale istituendo una giurisdizione appropriata.  Il Peru considerata l'importanza del tema di questa conferenza, si schiera favorevole ai lavori del comitato preparatorio e appoggia pienamente la creazione di una Corte Penale internazionale. Per questo il Peru' concorda sul fatto che la Corte Penale Internazionale sia permanente, autonoma e indipendente; e che sia complementare ai sistemi giuridici nazionali. Proponiamo quindi che tutti gli accordi che si prenderanno nel corso di questa conferenza vengano adottati per consenso.
 
 

ELENA ZAMFIRESCU (Romania)

La Corte dovrebbe essere indipendente ma non separata dagli organismi delle Nazioni Unite. Dovrà essere trovato un giusto equilibrio tra la giurisdizione nazionale e quella nazionale in merito ai crimini che rientrano nell'ambito di attività della Corte.
 

S. AMOS WAKO (Procuratore Generale del Kenya)

La Corte Internazionale dovrà essere libera da interferenze e pressioni politiche, per fare esclusivamente gli interessi della giustizia, tenendo nella debita considerazione gli interessi degli accusati e delle vittime. Perché la Corte abbia un carattere realmente universale, le questioni ancora irrisolte dovranno essere affrontate  in modo unitario e rispettoso delle posizioni di tutti.

Per quel che concerne  il principio di complementarità, il Kenya sostiene che la responsabilità principale per la prevenzione, l'eliminazione e la messa in stato di accusa dei colpevoli compete allo Stato. Pertanto, la Corte non avrebbe possibilità di agire laddove il sistema legale nazionale funzioni, mentre dovrebbe intervenire solo nel caso in cui esso non esista o sia inefficiente.

Dovrebbero inoltre venire definiti in maniera chiara, precisa ed esauriente  i crimini sui quali la Corte esercita la propria giurisdizione, come pure la facoltà del Procuratore di indagare e procedere alla messa in stato d'accusa d'fficio, in modo da non dare adito ad abusi.

Infine, per evitare che l'indipendenza e la legittimità della Corte vengano scalzate,   dovrebbero essere chiariti i rapporti fra questa ed il Consiglio di Sicurezza, studiando inoltre un meccanismo di finanziamento adeguato.
 

ASANBEK SHARSHENALIEV,  (Procuratore Generale della Repubblica del Kyrghizistan)

Il Kyrghizistan è favorevole a che la sede della Corte venga stabilita a L'Aia, e  sostiene inoltre una Corte indipendente libera da condizionamenti politici e basata sul principio della complementarità. Per il Kyrghizistan nella giurisdizione della Corte dovrebbero rientrare crimini quali il terrorismo, il traffico di narcotici ed i crimini commessi contro il personale delle Nazioni Unite. Il Procuratore dovrebbe inoltre essere in condizione di dare autonomamente inizio alle indagini.
 

MONICA NAGEL BERGER (Ministro della Giustizia di Costa Rica)

La Corte dovrà esercitare la propria giurisdizione su tutti i crimini che violano la dignità delle donne e dei minori, compresa la violenza sessuale, lo stupro, la schiavitù sessuale, la prostituzione e la sterilizzazione forzata, come pure l'impiego di minori nelle forze armate.

All'interno della Corte dovrà essere prevista una equa ripartizione degli incarichi fra uomini e donne. Sarà altresì necessaria una unità che si occupi delle necessità di vittime e testimoni.
La giurisdizione della Corte dovrà esercitarsi, senza alcun genere di limitazione, su gravi crimini quali il genocidio, i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità. Il Costa Rica ritiene inoltre che anche i crimini perpetrati nel corso delle guerre civili - guerre che hanno fatto più vittime delle due guerre mondiale assieme - debbano rientrare nella giurisdizione della Corte, come pure, secondo l'esperienza dell'America Latina, le sparizioni forzate di oppositori politici, che andranno annoverate fra i crimini contro l'umanità. Fra gli altri crimini che il Costa Rica vorrebbe venissero giudicati dalla Corte internazionale vi sono il terrorismo internazionale, il narcotraffico e le azioni contro il personale delle Nazioni Unite. La Corte non dovrà essere subordinata al Consiglio di Sicurezza, il quale però potrà sottoporle situazioni che rientrino nell'attività di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
 

ARMEN BAIBOURTIAN (Vice-Ministro degli Esteri dell'Armenia)

La tutela dei diritti umani non puo' essere garantita a livello nazionale se flagranti violazioni restano impunite. E' possibile ora riconoscere il principio della responsabilita' individuale per questi crimini. Nessuna autorita', ivi compreso un Capo di Stato o di governo, dovra' essere in grado di dare aministia ad un criminale o intervenire per ridurre o respingere una decisione presa dalla Corte. L'Armenia appoggia l'idea di riconoscere alla Corte la competenza sul crimine di genocidio, sui crimini di guerra , quelli contro l'umanita', l'aggressione e gli atti di terorismo. E' tuttavia necesario definire chiaramente ogni crimine per evitare interpretazioni sbagliate. L'Armenia ritiene che la futura Corte dovra' esercitare una competenza automatica sul crimine di genocidio. Bisognera' garantire l'indipendenza della Corte rispetto al Consiglio di Sicurezza e agli Stati. Gli stati non dovranno rifiutarsi di cooperare con essa. Se il sistema giuridico nazionale e' efficace, la Corte non dovra' intervenire. Essa dovra' tuttavia essere abilitata a determinare in quale caso esista una giurisdizione nazionale capace di esercitare la propria competenza sui crimini previsti dal progetto di statuto. L'Armenia sostiene l'istituzione di un procuratore indipendente che dovrebbe essere in grado di avviare un'istruttoria sulla base delle prove e informazioni ottenute da qualunque altra fonte, indipendentemente dalle indicazioni del consiglio di Sicurezza o dalle denuncie degli Stati.
 

ARIF AYUB (Pakistan)

La Corte Penale Internazionale dovra' integrare e non sostituire le giurisdizioni nazionali. Il concetto di complementarita' dovra' dunque tenere conto della sovranita' nazionale. La Corte potra' avvalersi della sua autorita' soltanto in caso di indisponibilita' o inefficacia dei sistemi nazionali. In questo la sovranita' nazionale dovra' essere difesa e i conflitti di competenza tra la Corte e le giurisdizioni nazionali dovranno essere evitati. L'esercizio della competenza della Corte dovra' dunque fondarsi sul consenso degli Stati coinvolti. La Corte dovra' essere un organo imparziale e indipendente, avulso da qualsiasi influenza politica. Questo perche' nessun ruolo dovra' essere attribuito agli organi delle Nazioni Unite ed ancor meno al Consiglio di Sicurezza. L'intervento del Consiglio di Sicurezza, organo politico, potrebbe ridurre l'obiettivita' e l'indipendenza della Corte e compromettere lo sviluppo di un sistema internazionale di giustizia penale imparziale, uniforme e non discriminante. Per quanto concerne il meccanismo di deferimento, il Pakistan ritiene che il solo a poter ricorrere alla Corte sia lo Stato coinvolto giacche' e' il solo che puo' determinare se e' in grado di perseguire l'autore del crimine oppure se deve portare il caso davanti alla Corte a causa dell'inadeguatezza del suo sistema giudiziario.
 

AHMED KHALED AL-KULAIB (Kuwait)

La creazione di una Corte indipendente ed efficace, che possa riconoscere i crimini gravi, secondo quanto stipulato nelle quattro Convenzioni di Ginevra, e il reato di aggressione costituira' una forte misura di dissuasione. La competenza e il mandato della Corte devono essere chiari e senza alcuna ambiguita' e comprendere i quattro crimini suddetti affinche' la Corte possa fare veramente giustizia. Il legame tra la Corte e i sistemi giudiziari nazionali deve essere precisato e la Corte deve essere di complemento alle giurisdizioni nazionali. Il principio di complementarieta' deve dunque mirare a rafforzare la sovranita' nazionale. Il Kuwait ritiene che la violenza sessuale debba essere inserita nella lista dei crimini fondamentali di competenza della Corte. Quanto al ruolo del procuratore, si ritiene che il suo mandato vada allargato ma che le sue decisioni di avviare istruttorie debbano poter essere oggetto d'appello. Riguardo il finanziamento della Corte, il Kuwait ritiene che esso debba provenire dal bilancio ordinario delle Nazioni Unite.
 

R.BERNHARDT (Corte europea dei diritti umani)

La Corte Penale Internazionale, senza essere una corte dei diritti umani in senso stretto, dovra' svolgere un ruolo cruciale nel rispetto di questi. Il progetto di statuto della Corte non dovra' includere la pena di morte. Per quel che concerne la sussidiarieta', si potra' sempre adire alla Corte europea dei diritti umani. Bisognera' incoraggiare le giurisdizioni nazionali a esercitare la loro competenza. Tuttavia, in caso di lacune, la Corte penale Internazionale sara' competente nella trattazione dei crimini contemplati dal progetto di statuto. Una buona tutela delle vittime esige l'obbligatorieta' dell'azione penale. Per quanto riguarda il ricorso, il Procuratore dovra' essere abilitato a farlo per garantire l'efficacia della Corte.La futura Corte dovra' combattere gli atti di barbarie che questo secolo ha conosciuto.
 

GABRIELLE KIRK McDonald (Presidente del Tribunale Internazionale per la ex Jugoslavia)

La creazione di una Corte Penale permanente indipendente e flessibile migliorera' senza alcun dubbio l'applicazione del diritto penale internazionale. I Tribunali per la ex Jugoslavia e per il Ruanda hanno acquisito una certa esperienza pratica nel diritto internazionale umanitario e nel diritto penale internazionale. Le regole di procedura e testimonianza istituite hanno tenuto conto dei suggerimenti degli Stati e delle Ong. Questi tribunali hanno emesso piu' di 300 decisioni per adottare queste regole e giuristi del mondo intero hanno partecipato a queste udienze. La Conferenza Diplomatica deve dunque ricorrere al contributo di coloro che hanno gia' partecipato all'elaborazione di tali regole e, quando si trattera' di nominare i giudici, ricorrere a persone gia' collaudate. Bisogna sapere che per gli Stati la ratifica di un trattato non significa necessariamente che siano tenuti a cooperare. Bisognera' quindi rendere obbligatoria la cooperazione degli Stati senza prevedere alcuna disposizione che permetta loro di opporre un rifiuto alle richieste del procuratore. Bisogna inoltre prevedere dei meccanismi per autorizzare il procuratore ad avviare inchieste sul territorio degli Stati coinvolti.

LAITY KAMA (Presidente del tribunale penale internazionale per il Ruanda)

Questa Conferenza diplomatica sulla creazione di una Corte Penale Internazionale e' una tappa storica. Il Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda partecipa ai lavori sulla bozza di statuto della futura Corte. La protezione dei testimoni chiamati a comparire davanti alla Corte e' una questione essenziale. Questa responsabilita' dovra' essere affidata alla cancelleria. La collaborazione degli Stati e' indispensabile a tutti i livelli della procedura. I tribunali speciali creati dal Consiglio di Sicurezza per rispondere a situazioni urgenti non possono costituire una soluzione a lungo termine e non devono moltiplicarsi.  La Corte Penale Internazionale deve essere indipendente, imparziale ed efficace. Il XX secolo non ha conosciuto soltanto atti di barbarie, e' stato anche caratterizzato dall'evoluzione del diritto internazionale e dalla volonta' di mettere fine all'impunita'.
 

EMMA BONINO (Commissaria incaricata degli affari umanitari presso la Commissione Europea)

I genocidi, i crimini contro l'umanita', i crimini di guerra piu' ignobili - e l'impunita'di cui godono i responsabili - creano una spirale di violenza e di vendetta che minaccia la pace e la sicurezza internazionali. E' giunta l'ora di spezzare il cerchio della violenza, di porre fine all'impunita' e di dimostrare che la comunita' internazionale e' decisa a far rispettare il predominio dello stato di diritto. Questa conferenza diplomatica e' chiamata a portare a buon fine compiti colossali, ispirandosi all'esperienza acquisita dall'istituzione dei tribunali ad hoc per l'ex Jugoslavia e il Ruanda. Diciamoci la verita': non si puo' continuare a creare strutture giudiziarie che non sono solo ad hoc ma anche post hoc. Quel che serve invece e' una Corte dotata di una struttura e di un mandato permanenti e  regole universali.

Essa costituira' anche un potente e credibile deterrente per i crimini - e i criminali -
che la comunita' internazionale non tollerera' piu' a lungo. Per raggiungere tale obiettivo, c'e' bisogno di una Corte che abbia competenza su un nucleo centrale di reati quali il genocidio, i crimini contro l'umanita' e quelli di guerra, inclusi quelli commessi nel corso di guerre civili o altri conflitti interni

Inoltre essa dovra' intrattenere relazioni costruttive con le altre istituzioni internazionali, in particolare con il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, e avere un procuratore altamente qualificato, dall'azione forte ed efficace, indipendente dai governi. La Corte infine dovra' avere procedure che le permettano di funzionare in maniera giusta ed efficace, di garantire i diritti degli accusati e di agevolare la testimonianza delle vittime. In questo quadro ritengo importante sottolineare che la pena di morte non sara' contemplata da alcun provvedimento dello statuto della Corte. La creazione, in questa fine secolo, di una Corte cosi' innovativa e dotata di competenze tanto estese e' un'impresa titanica. Ma dobbiamo tenere a mente questa scadenza simbolica, perche' la fine del secolo segnera' anche la fine di una catena, apparentemente interminabile, di orrori, incluse le due guerre mondiali, diversi genocidi, gli stermini per fame e il costante aumento di rifugiati e sfollati nel mondo. Questa conferenza deve riuscire nei suoi intenti. Lo dobbiamo alle troppe vittime di crimini troppo abietti e alle generazioni future. Lo dobbiamo all'opinione pubblica mondiale, al "villaggio globale" che oggi ci guarda. Sta a noi dimostrare che la cooperazione internazionale puo' trattare con successo anche questioni morali e che l'ampio sostegno alle istituzioni internazionali e' ben riposto e meritato.

MIGUEL ANGEL MARTINEZ (Consiglio dell'Unione Interparlamentare)

Uno dei ruoli chiave dei parlamenti e' quello di sapere in che misura questa o quella decisione condizioni la sovranita' del loro Stato. E' il caso che si presentera' nell'esaminare lo statuto della Corte. La bozza di statuto sancisce il principio di complementarita', una nozione innovativa e importantissima. Ogni Stato, e dunque ogni parlamento, potra' determinare in quali circostanze i cittadini potranno essere giudicati dalla futura Corte. Bisogna fare il possibile affinche' lo statuto della futura Corte non contenga ambiguita' piene di compromessi, ma sia invece un testo preciso e giuridicamente perfetto.  La sua qualita' tecnica determinera' la sua applicazione e il funzionamento stesso della Corte.

BENJAMIN B.FERENCZ (Pace Peace Center, USA)

Norimberga ha avviato un processo e stabilito un precedente. La sconfitta del tentativo di portare avanti questo processo e' costata assai cara al mondo. Appena la volonta' politica si e' manifestata, il Consiglio di Sicurezza ha potuto istituire, rispettivamente nel 1993 e 1994, dei tribunali speciali per giudicare i responsabili del genocidio e dei crimini contro l'umanita' nella ex Jugoslavia e in Ruanda. Ma questi tribunali speciali non costituiscono lo strumento migliore per garantire una giustizia universale. E' dunque necessario creare una Corte Penale Internazionale permanente. Ora la sfida e' nelle mani dei partecipanti a questa Conferenza diplomatica. Dal verdetto di Norimberga, e' ormai innegabile che una guerra d'aggressione non costituisce un diritto nazionale ma un crimine internazionale. La guerra e' il centro delle peggiori violazioni dei diritti umani. Soltanto una
Corte penale indipendente puo' decidere a pieno titolo se un individuo e' colpevole o innocente. L'esclusione dell'aggressione dalla competenza della futura Corte mira a garantire immunita' ai responsabili di un crimine internazionale supremo e la sua omissione incoraggia piu' la guerra che la pace.I giudici e il procuratore dovranno essere dotati dei poteri necessari per poter assolvere con efficacia il loro mandato. I diritti umani devono prevalere sui crimini.

PIERRE SANE (Amnesty International)

A nome di tutte le vittime, Amnesty International auspica che la futura Corte Penale Internazionale sara' in grado di esercitare la stessa competenza universale esercitata dagli Stati firmatari della Convenzione di Ginevra, in ragione del fatto che gli stessi crimini sono ripresi nella bozza di statuto della Corte. Non esiste dunque alcuna ragione giuridica pwer impedire alla futura Corte di perseguire ogni autore di crimini secondo la propria competenza senza il consenso degli stati. Lo statuto della Corte deve assicurare che i sospettati e gli incriminati abbiano diritto ad un processo equo. Se la Corte sara' un'istituzione debole, non soltanto non godra' di alcuna legittimita' ma tradira' anche gli ideali che ne hanno ispirato la creazione. Sarebbe peggiore della sua stessa inesistenza.
 

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