

La Conferenza diplomatica dei plenipotenziari per la istituzione di una Corte Penale Internazionale ha portato avanti il suo dibattito sotto la presidenza di Giovanni Conso (Italia) con gli interventi dei rappresentanti di 19 Stati membri: Kazakhistan, Santa Sede, Indonesia, Algeria, Repubblica Ceca, Costa d'Avorio,Tanzania, Cina, Lettonia, Brasile, Lituania, Peru', Romania, Kenya, Kyrghizistan, Costa Rica, Armenia, Pakistan, Kuwait. In assemblea Plenaria hanno parlato anche la Commissaria incaricata per gli Affari Umanitari della Commissione Europea, Emma Bonino, e i rappresentanti di organismi quali la Corte Europea dei diritti umani, il Consiglio dell'Unione interparlamentare, il Pace Peace Center americano e Amnesty International.Tra gli intervenuti, i presidenti dei tribunali Speciali per l'ex Jugoslavia e il Ruanda hanno auspicato che lo statuto preveda espressamente l'obbligo degli Stati di cooperare con la Corte.
Tutti gli oratori hanno espresso un punto di vista comune sul ruolo guida che deve avere il principio di complementarita nelle relazioni tra la futura Corte Penale e gli Stati. In virtu' di esso, la Corte tendera' a integrare e non a sostituire i sistemi giudiziari nazionali e interverra' solo nel caso di indisponibilita' o inefficacia di questi ultimi. A tal riguardo, alcuni paesi hanno sostenuto che l'esercizio della competenza da parte della Corte deve fondarsi sul consenso degli Stati invocando il rispetto necessario della sovranita' nazionale. Soltanto tale rispetto potra' prevenire i conflitti di competenza tra la Corte e le giurisdizioni nazionali.
Sulla competenza altri Stati si sono espressi sostenendo l'importanza che lo statuto della Corte preveda un meccanismo di controllo per impedire agli Stati di mettersi al riparo dagli interventi della Corte, portando avanti "false inchieste" o "processi fasulli". Il principio di complementarita' va a sfociare comunque nella questione della cooperazione tra la Corte e gli Stati. Numerose delegazioni hanno espresso l'augurio che lo statuto definisca chiaramente i termini di tale cooperazione e le circostanze nelle quali gli stati potranno opporsi alle richieste della Corte.
La sessione pomeridiana dei lavori iniziera' alle ore 15.
IGOR RUGOV (Kazakhistan):
La Corte Penale Internazionale e' un organo indipendente le cui relazioni
con il Consiglio di sicurezza devono essere definite. Come organo giuridico
non si dovrebbe lasciar influenzare dalla politica. Si deve quindi
fare in modo che il Consiglio di sicurezza non abbia mai pregiudizi nei
confronti della Corte Penale Internazionale. Secondo il Kazakhistan,
la Corte Penale Internazionale deve essere complementare alle giurisdizioni
nazionali ed essere competente per giudicare i crimini di genocidio, i
crimini di guerra ed i crimini contro l'umanita', mentre i crimini
di aggressione dovrebbero essere giudicati in seguito. Il Kazakhistan
considera che l'inserimento di crimini quali il traffico di stupefacenti
ed il terrorismo sia incompatibile con il principio di complementarieta'.
Il meccanismo per l' avvio di una procedura deve partire da
una denuncia presentata dagli stati per cio' che riguarda i crimini di
genocidio e crimini di guerra.
Per contro, sarebbe utile che per gli altri reati, come il reato d'aggressione,
la Corte Penale Internazionale abbia l'avallo degli stati coinvolti. Il
finanziamento della Corte Penale Internazionale deve essere autonomo, ma,
considerando che non tutti gli stati sono in grado di pagare i contributi,
i costi dovranno essere sostenuti dalle Nazioni Unite. Infine, anche se
il Kazakhistan ammette che il diritto di eccezione e' un diritto sovrano,
ritiene necessario limitarlo poiche' e' altrettanto vero che tali eccezioni
potrebbero ledere l' essenza stessa della Corte Penale Internazionale .
Bisogna dunque limitare le eccezioni alle disposizioni che non hanno carattere
di principio.
RENATO MARTINO (Nunzio Apostolico della Santa Sede presso le Nazioni Unite)
Dopo aver ricordato come la Santa Sede abbia partecipato attivamente
agli incontri preparatori, ha ricordato le parole pronunciate dal Papa
in occasione dell'Angelus, domenica scorsa, quando ha sottolineato che
la Santa Sede sostiene gli sforzi per istituire strutture giuridiche
che salvaguardino la dignità ed i diritti fondamentali degli individui
e delle comunità. Le strutture della Corte, tuttavia, non sono altro
che strumenti; per questo, esse dovranno essere ispirate da un impegno
morale per il bene dell'umanità.
La Corte Penale Internazionale dovrà esistere per proteggere
la dignità umana, quella dignità cui ogni persona ha diritto,
senza distinzione di razza, età, sesso. Ogni persona ha diritto
alla protezione della legge. E lo statuto della Corte dovrà riflettere
questa comune dignità. La Corte Penale dovrà essere non un
mezzo di vendetta, ma uno strumento di riconciliazione. Per questo, la
Santa Sede ritiene che la pena di morte sia incompatibile con le finalità
della Corte stessa. Da ultimo il relatore ha sottolineato la necessità
che la Corte sia indipendente e non sottoposta a pressioni o preoccupazioni
di carattere politico che ne inficerebbero l'efficacia.
M. MULADI (Ministro della Giustizia della Repubblica di Indonesia)
Per i paesi non allineati, l'efficacia della Corte dipenderà
dalla possibilita' di accesso universale degli Stati al suo statuto.
Perché ciò avvenga sarà necessario che le questioni
ancora da definire vengano risolte rispettando le aspettative degli Stati
che partecipano alla Conferenza. Secondo quanto sottolineato nel corso
dell'ultima riunione dei paesi non allineati, comunque, lo statuto dovrà
rispettare la sovranità internazionale e la Corte dovrà essere
complementare ai ai sistemi giudiziari nazionali. Essa dovrà essere
imparziale ed indipendente da pressioni politiche, specie del Consiglio
di Sicurezza. L'indipendenza dovrà essere anche economica, e
sarà quindi necessario studiare attentamente i meccanismi per il
finanziamento della Corte.
Per rispettare il principio "nullum crimen sine lege", i crimini
che rientreranno nella giurisdizione della Corte dovranno essere definiti
con chiarezza, precisione e in maniera specifica. L'Indonesia sostiene
infine l'inclusione del reato di aggressione nella giurisdizione della
Corte e, fra i crimini di guerra, dovrà essere compreso l'uso o
la minaccia di impiegare armi nucleari.
BOUALEM BOUGUETAIA (Capo div. affari giuridici, Ministero degli Esteri, Algeria)
Il terzo millennio si apre su importanti acquisizioni normative del diritto internazionale: tra queste la creazione di una Corte Penale Internazionale costituisce indubbiamente una delle testimonianze piu' nette. Malgrado sia nata da piu' di quaranta anni, l'idea di creare una Corte Penale Internazionale forse e' vicina alla sua realizzazione. La Corte Penale Internazionale si presenta come una opportunita' per sviluppare una societa' migliore fondata sul diritto e la giustizia, che sara' solidale nel mobilitare le sue risorse ed i suoi mezzi per investirli in uno sviluppo ed una sicurezza autenticamente universali. E' essenziale che la comunita' internazionale possa dotarsi di uno strumento utile per giudicare gli autori dei crimini che mettono a rischio il suo sviluppo armonioso e la sua serenita'. E' immediatamente evidente che la creazione di una giurisdizione internazionale efficace ed obiettiva, capace di perseguire i reati piu' gravi del diritto internazionale, deve necessariamente escludere definitivamente il ricorso a qualunque meccanismo ad hoc concepito da un'istanza politica internazionale.
La nostra seconda osservazione nasce dalla necessita' di offrire a questa
Corte Penale Internazionale tutte le garanzie necessarie di indipendenza
ed imparzialita'. La mia delegazione riafferma l'idea di una Corte Penale
Internazionale che goda di un'autorita' morale incontestabile, di una Corte
effettiva ed efficace la cui azione sia guidata dalla sola regola del diritto.
Riguardo alla competenza della Corte , e' generalmente ammesso che questa
dovra' centrarsi unicamente su un numero ristretto di crimini eccezionalmente
gravi, il cui carattere minaccia la pace e la sicurezza internazionali.
La futura Corte Penale Internazionale sara' tanto piu' credibile e largamente
accettata quanto piu' il suo campo d'azione sara' circoscritto con precisione.
Per quel che riguarda la lista dei crimini contemplati nel progetto di
statuto, l'Algeria insiste sul mantenimento di reati particolarmente odiosi
come gli atti di terrorismo e i crimini legati al narcotraffico.
Il terrorismo internazionale s'impone in effetti, per la sua gravita' particolare,
come una minaccia transnazionale per eccellenza, una minaccia contro le
fondamenta degli Stati, contro la loro stabilita' e il loro sviluppo economico,
e costituisce la negazione stessa dei valori democratici delle nostre societa'.
E' assolutamente evidente che le giurisdizioni nazionali hanno diritto
di pretendere di esercitare sovranamente una piena e completa competenza
su questi reati. In compenso la comunita' internazionale avra', tramite
la Corte Penale Internazionale, la capacita' di sostituirsi alle
istituzioni giuridiche nazionali quando sia stato provato che esse siano
state mancanti, in ragione di circostanze eccezionali.
PAVEL TELICKA (Repubblica Ceca)
Il mio paese ribadisce il suo fermo appoggio all'idea di creare una
Corte Penale Internazionale permanente. Tuttavia, questa Corte Penale Internazionale
deve essere efficace, indipendente e credibile. Essa dovra' esercitare
una competenza su un nucleo di quattro gravi forme di crimine, ovvero
il genocidio, i crimini di guerra, i crimini contro l'umanita' e l'aggressione.
Conformenente al principio della competenza universale sui crimini ed in
virtu' del diritto internazionale, il consenso degli stati non sara' necessario
per dichiarare la competenza della Corte Penale Internazionale. Pur
appoggiando il principio della complementarieta', la Repubblica Ceca ritiene
che essa non indebolisce affatto il dovere degli stati di avviare
inchieste e procedimenti penali forti, e respinge l'idea di impedire il
ricorso alla Corte Penale Internazionale fintanto che sono in corso
inchieste o procedimenti da parte delle giurisdizioni nazionali. Il Consiglio
di sicurezza non dovra' avere il potere di avocare un caso dalla
Corte Penale Internazionale, se questo caso e' competenza del Consiglio
in virtu' del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite. Un procuratore
d'ufficio rafforzera' invece il ruolo e l'efficacia della Corte Penale
Internazionale affinche' alla Corte Penale Internazionale stessa possano
far ricorso individui ed organizzazioni non governative.
JEAN KOUAKOU BROU, (Ministro della Giustizia della Costa d'Avorio)
La crudeltà dei conflitti scoppiati negli ultimi dieci anni ha reso imperativa la creazione della Corte, la punizione dei colpevoli e dei risarcimenti da accordare alle vittime. Perché la Corte abbia una utililità, tuttavia, essa dovrà essere indipendente, efficiente ed universale. E la chiave per la sua universalità risiede, secondo la Costa d'Avorio, nel principio di complementarietà.
E' ovvio che il giudice, a livello della Corte Penale Internazionale,
debba godere di una indipendenza senza intralci.
ALBANO L.T. ASMANI, (Repubblica di Tanzania)
La legittimità della Corte deriva dalla sua universalità:
pertanto, occorrerà verificare gli aspetti collegati al concetto
di sovranità che potenzialmente e, forse, involontariamente, potrebbero
ostacolare la comune volontà di porre un termine all'impunità.
Secondo la Tanzania si farebbe un passo indietro rispetto al Processo
di Norimberga se l'aggressione non venisse inclusa nella giurisdizione
della corte. Dovranno essere compiuti sforzi concreti per bilanciare le
responsabilità del Consiglio di Sicurezza ed il ruolo della Corte.
Sarà inoltre necessario riesaminare la distinzione instauratasi
fra conflitti armati internazionali e locali. Questo fatto è particolarmente
importante per evitare l'esclusione dalla giurisdizione della Corte
di gravi crimini che si verificano frequentemente durante le guerre civili.
La Tanzania è favorevole ad un regime di complementarità
fra la Corte ed i sistemi giudiziari nazionali e ritiene che la giurisdizione
principale sia quella dei tribunali nazionali. In caso di dispute giurisdizionali,
arbitro finale dovrebbe essere la Corte.
WANG GUANGYA (Cina)
La creazione di una Corte Penale Internazionale indipendente, equa, efficace e largamente rappresentativa completera' i sistemi giudiziari nazionali ed il sistema di cooperazione giudiziaria internazionale al fine di impedire l'impunita' dei criminali. Essa contribuira' largamente a rafforzare la comunita' internazionale e il diritto internazionale. La Cina ritiene che la futura Corte Penale Internazionale non debba servire a lotte politiche o fungere da strumento d'ingerenza negli affari interni di altri Stati. Essa non dovra' compromettere il ruolo principe delle Nazioni Unite, in particolare del Consiglio di Sicurezza, ovvero quello di mantenere la pace e la sicurezza internazionali. E' auspicabile che si usi una certa prudenza nell'esame delle relazioni tra la Corte Penale Internazionale e il Consiglio di Sicurezza. La Cina intende sottolineare quanto la partecipazione universale di tutte le regioni e i paesi del mondo costituisca una garanzia fondamentale dell'efficacia e dell'autorita' della Corte Penale Internazionale.
A tal fine e' necessario dimostrare grande flessibilita' nel determinare
la competenza della Corte Penale Internazionale e nel definire i crimini
e le modalita' per i quali gli Stati siano disposti ad accettare la competenza
della Corte. Lo statuto di questa dovra' riflettere pienamente il principio
di complementarita'. La questione del ricorso alla Corte Penale Internazionale
dovra' essere esaminato in maniera approfondita per evitare procedimenti
penali irresponsabili e ingiusti. La Corte Penale Internazionale si fonda
sulla cooperazione dei paesi interessati e in questa direzione dovranno
impegnarsi i paesi aderenti allo statuto.
VALDIS BIRKAUS (Ministro degli Esteri della Lettonia)
Il progetto di statuto della Corte Penale Internazionale e' lungo e
rispecchia le divergenze su numerose questioni legate al funzionamento
stesso della Corte Penale Internazionale. Questo statuto non deve essere
adottato in nome di una unita' simbolica, bensi' dovra' mirare alla creazione
di una Corte Penale Internazionale realmente operativa e non di un organo
burocratico in piu'. E' quindi importante definire chiaramente la competenza
della Corte Penale Internazionale, specialmente la sua competenza nel riconoscere
il reato d'aggressione, anche se la definizione di tale crimine si rivelasse
difficile. Per la Lettonia, la ratifica dello statuto della Corte
Penale Internazionale da parte degli Stati rappresenta la loro accettazione
immediata della competenza della Corte Penale Internazionale sul nucleo
dei crimini principali. Essendo la cooperazione degli Stati elemento essenziale
per il funzionamento della Corte Penale Internazionale, bisognera' che
lo statuto abbia una definizione chiara dei termini di complementarita'
tra gli Stati e la Corte Penale Internazionale.
GILBERTO VERGNE SABOIA (Capo Delegazione Brasile)
Gli Stati dovrebbero dare alla Corte i poteri ed i mezzi per svolgere
un ruolo significativo nella realtà internazionale. In particolare
sarà fondamentale non indebolire o mettere a rischio le norme del
diritto internazionale già esistenti. E' altresì necessario
incoraggiare una partecipazione universale, bilanciando adeguatamente le
differenti posizioni nazionali su alcuni provvedimenti chiave dello statuto.Il
Brasile è favorevole a che l'accusa possa dare inizio alle indagini
ex officio o sulla base di informazioni ricevute da varie fonti. Per evitare
denunce immotivate, o che abbiano motivazioni politiche, lo statuto dovrà
comunque prevedere controli e limiti alla discrezionalità del Procuratore.
Una qualche forma di distinzione fra l'accettazione dello statuto della
Corte ed il riconoscimento della sua giurisdizione potrebbe contribuire
ad accelerare le procedure di ratifica: Riguardo ai rapporti con il Consiglio
di Sicurezza, il Brasile ritiene che la Corte debba essere totalmente indipendente
tranne per quei casi eccezionali che rientrino nell'ambito del capitolo
VII dello Statuto delle Nazioni Unite.
V.PAKALNISKIS (Ministro della giustizia della Lituania)
La ratifica e l'adesione allo statuto della Corte Penale Internazionale
devono comportare il riconoscimento a quest'ultima di una competenza
diretta sul crimine di genocidio, il crimine di guerra, il crimine contro
l'umanita' ed il crimine di aggressione. La Corte Penale Internazionale
deve esercitare la sua giurisdizione solo quando le gurisdizioni nazionali
non sono in grado o non manifestano la volonta' di informarsi sui crimini
sopra citati. La Corte Penale Internazionale deve avere il potere di decidere
il suo intervento. La Lituania e' favorevola alla criminalizzazione delle
politiche intese a modificare l'assetto demografico di un determinato territorio
e di tutte le forme di violenza sessuale. La Lituania e' ugualmente favorevole
all'inclusione dei crimini commessi durantele guerre civili fra i crimini
di guerra. Per quanto riguarda l'inserimento del crimine di aggressione,
la Lituania, riconoscendo il carattere altamente politico della questione,
e' dell'avviso che bisogna lasciare al Consiglio di Sicurezza il compito
di determinare l'atto di aggressione. E' ugualmente dell'avviso che
l'indipendenza della Corte Penale Internazionale sara' effettiva solo quando
il procuratore avra' il potere di cominciare un'inchiesta d'ufficio.
Si deve inoltre poter fare affidamento sulla cooperazione degli
Stati e, a questo proposito, la Corte Penale Internazionale dovra' definire
i termini di questa cooperazione piu' avanti.
CARLOS HERMOZA MOYA (Peru)
Le delegazioni qui riunite dovrebbero raggiungere un compromesso e manifestare
tutta la propria volonta' e sostegno di fronte ai principi fondamentali
del diritto penale internazionale. Tutti uniti dobbiamo fare grandi
sforzi affinche' questa conferenza raggiunga i suoi scopi principali.
Per iniziare bene un nuovo millennio e' imperativo rivalorizzare i valori
giuridici di protezione internazionale istituendo una giurisdizione appropriata.
Il Peru considerata l'importanza del tema di questa conferenza, si schiera
favorevole ai lavori del comitato preparatorio e appoggia pienamente la
creazione di una Corte Penale internazionale. Per questo il Peru' concorda
sul fatto che la Corte Penale Internazionale sia permanente, autonoma e
indipendente; e che sia complementare ai sistemi giuridici nazionali. Proponiamo
quindi che tutti gli accordi che si prenderanno nel corso di questa conferenza
vengano adottati per consenso.
ELENA ZAMFIRESCU (Romania)
La Corte dovrebbe essere indipendente ma non separata dagli organismi
delle Nazioni Unite. Dovrà essere trovato un giusto equilibrio tra
la giurisdizione nazionale e quella nazionale in merito ai crimini che
rientrano nell'ambito di attività della Corte.
S. AMOS WAKO (Procuratore Generale del Kenya)
La Corte Internazionale dovrà essere libera da interferenze e pressioni politiche, per fare esclusivamente gli interessi della giustizia, tenendo nella debita considerazione gli interessi degli accusati e delle vittime. Perché la Corte abbia un carattere realmente universale, le questioni ancora irrisolte dovranno essere affrontate in modo unitario e rispettoso delle posizioni di tutti.
Per quel che concerne il principio di complementarità, il Kenya sostiene che la responsabilità principale per la prevenzione, l'eliminazione e la messa in stato di accusa dei colpevoli compete allo Stato. Pertanto, la Corte non avrebbe possibilità di agire laddove il sistema legale nazionale funzioni, mentre dovrebbe intervenire solo nel caso in cui esso non esista o sia inefficiente.
Dovrebbero inoltre venire definiti in maniera chiara, precisa ed esauriente i crimini sui quali la Corte esercita la propria giurisdizione, come pure la facoltà del Procuratore di indagare e procedere alla messa in stato d'accusa d'fficio, in modo da non dare adito ad abusi.
Infine, per evitare che l'indipendenza e la legittimità della
Corte vengano scalzate, dovrebbero essere chiariti i rapporti
fra questa ed il Consiglio di Sicurezza, studiando inoltre un meccanismo
di finanziamento adeguato.
ASANBEK SHARSHENALIEV, (Procuratore Generale della Repubblica del Kyrghizistan)
Il Kyrghizistan è favorevole a che la sede della Corte venga
stabilita a L'Aia, e sostiene inoltre una Corte indipendente libera
da condizionamenti politici e basata sul principio della complementarità.
Per il Kyrghizistan nella giurisdizione della Corte dovrebbero rientrare
crimini quali il terrorismo, il traffico di narcotici ed i crimini commessi
contro il personale delle Nazioni Unite. Il Procuratore dovrebbe inoltre
essere in condizione di dare autonomamente inizio alle indagini.
MONICA NAGEL BERGER (Ministro della Giustizia di Costa Rica)
La Corte dovrà esercitare la propria giurisdizione su tutti i crimini che violano la dignità delle donne e dei minori, compresa la violenza sessuale, lo stupro, la schiavitù sessuale, la prostituzione e la sterilizzazione forzata, come pure l'impiego di minori nelle forze armate.
All'interno della Corte dovrà essere prevista una equa ripartizione
degli incarichi fra uomini e donne. Sarà altresì necessaria
una unità che si occupi delle necessità di vittime e testimoni.
La giurisdizione della Corte dovrà esercitarsi, senza alcun
genere di limitazione, su gravi crimini quali il genocidio, i crimini di
guerra e i crimini contro l'umanità. Il Costa Rica ritiene inoltre
che anche i crimini perpetrati nel corso delle guerre civili - guerre che
hanno fatto più vittime delle due guerre mondiale assieme - debbano
rientrare nella giurisdizione della Corte, come pure, secondo l'esperienza
dell'America Latina, le sparizioni forzate di oppositori politici, che
andranno annoverate fra i crimini contro l'umanità. Fra gli altri
crimini che il Costa Rica vorrebbe venissero giudicati dalla Corte internazionale
vi sono il terrorismo internazionale, il narcotraffico e le azioni contro
il personale delle Nazioni Unite. La Corte non dovrà essere subordinata
al Consiglio di Sicurezza, il quale però potrà sottoporle
situazioni che rientrino nell'attività di mantenimento della pace
e della sicurezza internazionale.
ARMEN BAIBOURTIAN (Vice-Ministro degli Esteri dell'Armenia)
La tutela dei diritti umani non puo' essere garantita a livello nazionale
se flagranti violazioni restano impunite. E' possibile ora riconoscere
il principio della responsabilita' individuale per questi crimini. Nessuna
autorita', ivi compreso un Capo di Stato o di governo, dovra' essere in
grado di dare aministia ad un criminale o intervenire per ridurre o respingere
una decisione presa dalla Corte. L'Armenia appoggia l'idea di riconoscere
alla Corte la competenza sul crimine di genocidio, sui crimini di guerra
, quelli contro l'umanita', l'aggressione e gli atti di terorismo. E' tuttavia
necesario definire chiaramente ogni crimine per evitare interpretazioni
sbagliate. L'Armenia ritiene che la futura Corte dovra' esercitare una
competenza automatica sul crimine di genocidio. Bisognera' garantire l'indipendenza
della Corte rispetto al Consiglio di Sicurezza e agli Stati. Gli stati
non dovranno rifiutarsi di cooperare con essa. Se il sistema giuridico
nazionale e' efficace, la Corte non dovra' intervenire. Essa dovra' tuttavia
essere abilitata a determinare in quale caso esista una giurisdizione nazionale
capace di esercitare la propria competenza sui crimini previsti dal progetto
di statuto. L'Armenia sostiene l'istituzione di un procuratore indipendente
che dovrebbe essere in grado di avviare un'istruttoria sulla base delle
prove e informazioni ottenute da qualunque altra fonte, indipendentemente
dalle indicazioni del consiglio di Sicurezza o dalle denuncie degli Stati.
ARIF AYUB (Pakistan)
La Corte Penale Internazionale dovra' integrare e non sostituire le
giurisdizioni nazionali. Il concetto di complementarita' dovra' dunque
tenere conto della sovranita' nazionale. La Corte potra' avvalersi della
sua autorita' soltanto in caso di indisponibilita' o inefficacia dei sistemi
nazionali. In questo la sovranita' nazionale dovra' essere difesa e i conflitti
di competenza tra la Corte e le giurisdizioni nazionali dovranno essere
evitati. L'esercizio della competenza della Corte dovra' dunque fondarsi
sul consenso degli Stati coinvolti. La Corte dovra' essere un organo imparziale
e indipendente, avulso da qualsiasi influenza politica. Questo perche'
nessun ruolo dovra' essere attribuito agli organi delle Nazioni Unite ed
ancor meno al Consiglio di Sicurezza. L'intervento del Consiglio di Sicurezza,
organo politico, potrebbe ridurre l'obiettivita' e l'indipendenza della
Corte e compromettere lo sviluppo di un sistema internazionale di giustizia
penale imparziale, uniforme e non discriminante. Per quanto concerne il
meccanismo di deferimento, il Pakistan ritiene che il solo a poter ricorrere
alla Corte sia lo Stato coinvolto giacche' e' il solo che puo' determinare
se e' in grado di perseguire l'autore del crimine oppure se deve portare
il caso davanti alla Corte a causa dell'inadeguatezza del suo sistema giudiziario.
AHMED KHALED AL-KULAIB (Kuwait)
La creazione di una Corte indipendente ed efficace, che possa riconoscere
i crimini gravi, secondo quanto stipulato nelle quattro Convenzioni di
Ginevra, e il reato di aggressione costituira' una forte misura di dissuasione.
La competenza e il mandato della Corte devono essere chiari e senza alcuna
ambiguita' e comprendere i quattro crimini suddetti affinche' la Corte
possa fare veramente giustizia. Il legame tra la Corte e i sistemi giudiziari
nazionali deve essere precisato e la Corte deve essere di complemento alle
giurisdizioni nazionali. Il principio di complementarieta' deve dunque
mirare a rafforzare la sovranita' nazionale. Il Kuwait ritiene che la violenza
sessuale debba essere inserita nella lista dei crimini fondamentali di
competenza della Corte. Quanto al ruolo del procuratore, si ritiene che
il suo mandato vada allargato ma che le sue decisioni di avviare istruttorie
debbano poter essere oggetto d'appello. Riguardo il finanziamento della
Corte, il Kuwait ritiene che esso debba provenire dal bilancio ordinario
delle Nazioni Unite.
R.BERNHARDT (Corte europea dei diritti umani)
La Corte Penale Internazionale, senza essere una corte dei diritti umani
in senso stretto, dovra' svolgere un ruolo cruciale nel rispetto di questi.
Il progetto di statuto della Corte non dovra' includere la pena di morte.
Per quel che concerne la sussidiarieta', si potra' sempre adire alla Corte
europea dei diritti umani. Bisognera' incoraggiare le giurisdizioni nazionali
a esercitare la loro competenza. Tuttavia, in caso di lacune, la Corte
penale Internazionale sara' competente nella trattazione dei crimini contemplati
dal progetto di statuto. Una buona tutela delle vittime esige l'obbligatorieta'
dell'azione penale. Per quanto riguarda il ricorso, il Procuratore dovra'
essere abilitato a farlo per garantire l'efficacia della Corte.La futura
Corte dovra' combattere gli atti di barbarie che questo secolo ha conosciuto.
GABRIELLE KIRK McDonald (Presidente del Tribunale Internazionale per la ex Jugoslavia)
La creazione di una Corte Penale permanente indipendente e flessibile migliorera' senza alcun dubbio l'applicazione del diritto penale internazionale. I Tribunali per la ex Jugoslavia e per il Ruanda hanno acquisito una certa esperienza pratica nel diritto internazionale umanitario e nel diritto penale internazionale. Le regole di procedura e testimonianza istituite hanno tenuto conto dei suggerimenti degli Stati e delle Ong. Questi tribunali hanno emesso piu' di 300 decisioni per adottare queste regole e giuristi del mondo intero hanno partecipato a queste udienze. La Conferenza Diplomatica deve dunque ricorrere al contributo di coloro che hanno gia' partecipato all'elaborazione di tali regole e, quando si trattera' di nominare i giudici, ricorrere a persone gia' collaudate. Bisogna sapere che per gli Stati la ratifica di un trattato non significa necessariamente che siano tenuti a cooperare. Bisognera' quindi rendere obbligatoria la cooperazione degli Stati senza prevedere alcuna disposizione che permetta loro di opporre un rifiuto alle richieste del procuratore. Bisogna inoltre prevedere dei meccanismi per autorizzare il procuratore ad avviare inchieste sul territorio degli Stati coinvolti.
LAITY KAMA (Presidente del tribunale penale internazionale per il Ruanda)
Questa Conferenza diplomatica sulla creazione di una Corte Penale Internazionale
e' una tappa storica. Il Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda
partecipa ai lavori sulla bozza di statuto della futura Corte. La protezione
dei testimoni chiamati a comparire davanti alla Corte e' una questione
essenziale. Questa responsabilita' dovra' essere affidata alla cancelleria.
La collaborazione degli Stati e' indispensabile a tutti i livelli della
procedura. I tribunali speciali creati dal Consiglio di Sicurezza per rispondere
a situazioni urgenti non possono costituire una soluzione a lungo termine
e non devono moltiplicarsi. La Corte Penale Internazionale deve essere
indipendente, imparziale ed efficace. Il XX secolo non ha conosciuto soltanto
atti di barbarie, e' stato anche caratterizzato dall'evoluzione del diritto
internazionale e dalla volonta' di mettere fine all'impunita'.
EMMA BONINO (Commissaria incaricata degli affari umanitari presso la Commissione Europea)
I genocidi, i crimini contro l'umanita', i crimini di guerra piu' ignobili - e l'impunita'di cui godono i responsabili - creano una spirale di violenza e di vendetta che minaccia la pace e la sicurezza internazionali. E' giunta l'ora di spezzare il cerchio della violenza, di porre fine all'impunita' e di dimostrare che la comunita' internazionale e' decisa a far rispettare il predominio dello stato di diritto. Questa conferenza diplomatica e' chiamata a portare a buon fine compiti colossali, ispirandosi all'esperienza acquisita dall'istituzione dei tribunali ad hoc per l'ex Jugoslavia e il Ruanda. Diciamoci la verita': non si puo' continuare a creare strutture giudiziarie che non sono solo ad hoc ma anche post hoc. Quel che serve invece e' una Corte dotata di una struttura e di un mandato permanenti e regole universali.
Essa costituira' anche un potente e credibile deterrente per i crimini
- e i criminali -
che la comunita' internazionale non tollerera' piu' a lungo. Per raggiungere
tale obiettivo, c'e' bisogno di una Corte che abbia competenza su un nucleo
centrale di reati quali il genocidio, i crimini contro l'umanita' e quelli
di guerra, inclusi quelli commessi nel corso di guerre civili o altri conflitti
interni
Inoltre essa dovra' intrattenere relazioni costruttive con le altre istituzioni internazionali, in particolare con il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, e avere un procuratore altamente qualificato, dall'azione forte ed efficace, indipendente dai governi. La Corte infine dovra' avere procedure che le permettano di funzionare in maniera giusta ed efficace, di garantire i diritti degli accusati e di agevolare la testimonianza delle vittime. In questo quadro ritengo importante sottolineare che la pena di morte non sara' contemplata da alcun provvedimento dello statuto della Corte. La creazione, in questa fine secolo, di una Corte cosi' innovativa e dotata di competenze tanto estese e' un'impresa titanica. Ma dobbiamo tenere a mente questa scadenza simbolica, perche' la fine del secolo segnera' anche la fine di una catena, apparentemente interminabile, di orrori, incluse le due guerre mondiali, diversi genocidi, gli stermini per fame e il costante aumento di rifugiati e sfollati nel mondo. Questa conferenza deve riuscire nei suoi intenti. Lo dobbiamo alle troppe vittime di crimini troppo abietti e alle generazioni future. Lo dobbiamo all'opinione pubblica mondiale, al "villaggio globale" che oggi ci guarda. Sta a noi dimostrare che la cooperazione internazionale puo' trattare con successo anche questioni morali e che l'ampio sostegno alle istituzioni internazionali e' ben riposto e meritato.
MIGUEL ANGEL MARTINEZ (Consiglio dell'Unione Interparlamentare)
Uno dei ruoli chiave dei parlamenti e' quello di sapere in che misura questa o quella decisione condizioni la sovranita' del loro Stato. E' il caso che si presentera' nell'esaminare lo statuto della Corte. La bozza di statuto sancisce il principio di complementarita', una nozione innovativa e importantissima. Ogni Stato, e dunque ogni parlamento, potra' determinare in quali circostanze i cittadini potranno essere giudicati dalla futura Corte. Bisogna fare il possibile affinche' lo statuto della futura Corte non contenga ambiguita' piene di compromessi, ma sia invece un testo preciso e giuridicamente perfetto. La sua qualita' tecnica determinera' la sua applicazione e il funzionamento stesso della Corte.
BENJAMIN B.FERENCZ (Pace Peace Center, USA)
Norimberga ha avviato un processo e stabilito un precedente. La sconfitta
del tentativo di portare avanti questo processo e' costata assai cara al
mondo. Appena la volonta' politica si e' manifestata, il Consiglio di Sicurezza
ha potuto istituire, rispettivamente nel 1993 e 1994, dei tribunali speciali
per giudicare i responsabili del genocidio e dei crimini contro l'umanita'
nella ex Jugoslavia e in Ruanda. Ma questi tribunali speciali non costituiscono
lo strumento migliore per garantire una giustizia universale. E' dunque
necessario creare una Corte Penale Internazionale permanente. Ora la sfida
e' nelle mani dei partecipanti a questa Conferenza diplomatica. Dal verdetto
di Norimberga, e' ormai innegabile che una guerra d'aggressione non costituisce
un diritto nazionale ma un crimine internazionale. La guerra e' il centro
delle peggiori violazioni dei diritti umani. Soltanto una
Corte penale indipendente puo' decidere a pieno titolo se un individuo
e' colpevole o innocente. L'esclusione dell'aggressione dalla competenza
della futura Corte mira a garantire immunita' ai responsabili di un crimine
internazionale supremo e la sua omissione incoraggia piu' la guerra che
la pace.I giudici e il procuratore dovranno essere dotati dei poteri necessari
per poter assolvere con efficacia il loro mandato. I diritti umani devono
prevalere sui crimini.
PIERRE SANE (Amnesty International)
A nome di tutte le vittime, Amnesty International auspica che la futura
Corte Penale Internazionale sara' in grado di esercitare la stessa competenza
universale esercitata dagli Stati firmatari della Convenzione di Ginevra,
in ragione del fatto che gli stessi crimini sono ripresi nella bozza di
statuto della Corte. Non esiste dunque alcuna ragione giuridica pwer impedire
alla futura Corte di perseguire ogni autore di crimini secondo la propria
competenza senza il consenso degli stati. Lo statuto della Corte deve assicurare
che i sospettati e gli incriminati abbiano diritto ad un processo equo.
Se la Corte sara' un'istituzione debole, non soltanto non godra' di alcuna
legittimita' ma tradira' anche gli ideali che ne hanno ispirato la creazione.
Sarebbe peggiore della sua stessa inesistenza.