13 luglio 1998


Comunicato stampa
L/ROM/14

Commissione Plenaria (Sessione mattutina)
COMINCIA L'ULTIMA SETTIMANA DI LAVORI DELLA CONFERENZA DIPLOMATICA PER LA ISTITUZIONE DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE
 
Discusse le osservazioni delle delegazioni sulle questioni giurisprudenziali,
di competenza e di ammissibilitá

Contrasti sono emersi anche nei lavori di stamane della Conferenza diplomatica per la istituzione della Corte Penale Internazionale, su punti rilevanti della bozza di statuto, attinenti in particolare alla definizione del reato di aggressione, alla giurisdizione della Corte ed ai poteri del Consiglio di sicurezza e del procuratore della Corte.

Il Comitato ristretto ha esaminato stamane le proposte presentate dall=Ufficio della Conferenza riguardanti il Capitolo II della bozza di statuto della Corte che riguarda competenza, ammissibilitá e giurisprudenza. In particolare si e= dibattuto di competenza della Corte in materia di crimini di guerra, elementi che costituiscono crimini, esercizio della competenza da parte della Corte, accettazione di tale competenza, ruolo del Consiglio di Sicurezza e del Procuratore. La Commissione ha ascoltato, nell=ambito dell=esame di questo Capitolo, i rappresentanti dei seguenti paesi: Austria (in nome dell=Unione Europea), Iran (in nome del Movimento dei Paesi non Allineati), Svizzera, Stati Uniti, Siria, Santa Sede, Cina, Ghana, Germania, Samoa, Regno Unito e Croazia.

Il Comitato ristretto, per bocca del suo Presidente Philippe Kirsch (Canada), ha sottolineato che la proposta dell=Ufficio é solo un documento di lavoro incompleto. Questa é la ragione per cui si sono voluti ascoltare i commenti delle delegazioni. I commenti sui crimini di guerra, per esempio, saranno molto utili, secondo il Presidente, il quale ha comunque sottolineato che, per arrivare a questo documento, l=Ufficio ha dovuto adottare una procedura di negoziato che avrebbe dovuto invece essere seguita dalle delegazioni stesse. Queste ultime non possono pertanto aspettarsi dal Gabinetto la produzione di un documento che rispecchi le posizioni di tutti gli stati. Si impone ora l=urgenza che le delegazioni si consultino per arrivare entro domani sera ad una posizione definitiva che rispecchi le loro posizioni. Per quanto riguarda altre disposizioni che non figurano nel documento di lavoro, il Presidente ha sottolineato che la loro assenza non significa in alcun modo che esse siano state escluse; al contrario esse sono ancora oggetto di dibattito, e non è prevista la loro esclusione.

La Comitato ristretto Plenaria ha deciso di trasmettere al Comitato di Redazione i rapporti dei gruppi di lavoro sulle questioni delle procedure, dell=applicabilitá legale, della composizione ed amministrazione della Corte, nonché il preambolo e le clausole finali.

Proposta dell=Ufficio della Comitato ristretto Plenaria sul capitolo II della bozza di Statuto della Corte relativo alla competenza, alla ricevibilitá ed all= applicabilitá legale (A/CONF.183/C.1/L59)

La Comitato ristretto Plenaria ha esaminato stamane una proposta del Gabinetto relativa al Capitolo II della bozza di Statuto sulla compentenza, la ricevibilitá e l=applicabilitá legale. Questa proposta non è definitiva poiché contiene alcune varianti e talune disposizioni dovranno essere elaborate piú in là.

Sull=Articolo 5 relativo ai crimini attinenti alla compentenza della Corte, l=Ufficio propone che il crimine di aggressione e uno o piú crimini definiti nei trattati (terrorismo, traffico di droga, crimini contro personale dell=ONU) potranno essere inseriti nella bozza di Statuto se le disposizioni generalmente accettate sono approntate dalle delegazioni interessate. In mancanza di questo, l=Ufficio proporrá che la funzione di prendere in esame questi crimini sia definita in altro modo, per esempio con un protocollo o una conferenza di revisione. La definizione dei crimini contro l=umanitá necessita di un esame piú approfondito allo scopo di includervi le violenze sessuali. Altre proposte sono state presentate su terrorismo ed embargo economico; per queste sará necessario un esame piú approfondito.

L=Articolo 6 della bozza di statuto, relativa all=esercizio della competenza della Corte, sará oggetto di emendamento in conformitá con il risultati delle consultazioni sulla variante 2 dell=Articolo 12 (il Procuratore).

La definizione dei crimini di guerra contenuta nell=Articolo 5 quater comporta due varianti al dispositivo dell=Articolo: il fatto di portare attacchi deliberati contro il personale, gli impianti, il materiale, le unitá o i veicoli finalizzati ad aiuto umanitario o ad una missione di mantenimento della pace in conformitá con lo Statuto delle Nazioni Unite; ed il diritto alla protezione che il diritto di guerra garantisce ai civili ed ai beni di carattere civile.

Dovrá essere esaminata piú avanti la definizione di qualsiasi altra arma o qualsiasi altro sistema d=arma che potrá essere oggetto di un divieto generale, sotto riserva di una decisione a riguardo dell=Assemblea degli Stati partecipanti, in conformitá con la procedura contemplata dall=Articolo III del presente Statuto.

In caso di conflitto armato che non abbia carattere internazionale, sono contemplate le violazioni gravi dell=Articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire gli attentati alla vita ed alla integritá fisica, le lesioni alla dignitá delle persone, la cattura di ostaggi e le condanne sentenziate ed eseguite senza processo.

La sezione D dell=Articolo 5 quater, relativa ai crimini di guerra, è modificata nel senso che impone restrizioni maggiori nella definizione di un conflitto armato a carattere non internazionale. Sono state inoltre modificate le disposizioni relative alle aggressioni deliberate contro gli immobili ed il personale che rechino i segnali distintivi previsti dalle Convenzioni di Ginevra. Per quanto riguarda gli elementi che identificano i crimini - Articolo XX - saranno apportate modifiche intese a determinare il loro carattere obbligatorio o meno.

Su raccomandazione di H.A.N. Von Hebel (Olanda), bisognerá esaminare nell=ordine seguente le disposizioni relative alla compentenza: questioni di accettazione di giurisdizione (Articoli 7, 7 bis e 7 ter); condizioni preliminari all=esercizio della competenza (Articolo 6.b); ed esercizio della competenza (entrata in vigore della competenza della Corte) (Articolo 10).

L=Articolo 7 relativo alle condizioni preliminari all=esercizio della competenza distingue fra le condizioni preliminari in caso di genocidio e quello in caso di crimini contro l=umanitá e crimini di guerra. La variante 2 fa rientrare fra le condizioni preliminari, nel caso di crimini contro l=umanitá e crimini di guerra, parametri piú restrittivi, poiché la Corte deve verificare se lo Stato da cui proviene l=accusato abbia accettato la competenza della Corte.

L=Articolo 7 bis relativo alla accettazione della competenza prevede due varianti. La prima sancisce la compentenza automatica per i tre crimini piú gravi. La seconda stabilisce che la competenza della Corte é automatica per il genocidio ed esige una Aaccettazione esplicita per i crimini contro l=umanitá ed i crimini di guerra@.

Per quanto riguarda l=esercizio della competenza, oggetto dell=Articolo 6 (b) della bozza di statuto, la proposta dell=Ufficio prevede che la Corte possa esercitare la proprio competenza qualora sia demandata al Procuratore dal Consiglio di Sicurezza, in forza del Capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite, una casistica che presenti uno o piú crimini in questione. La Corte potrá inoltre esercitare la compentenza qualora il Procuratore abbia aperto una inchiesta sul crimine in questione ai sensi dell=Articolo 12. (Il testo di questa disposizione potrá essere modificato se sará adottata la variante 2 dell=Articolo 12, che contempla garanzie supplementari prima dell=iniziativa del Procuratore.)

L=Articolo 10 relativo al ruolo del Consiglio di Sicurezza propone, in una prima variante, che nessuna inchiesta possa essere aperta o perseguita, ne= alcuna incriminazione avviata o perseguita in forza del presente statuto, per un periodo di 12 mesi dopo che il Consiglio di Sicurezza abbia imposto alla Corte di astenersene, con risoluzione adottata ai sensi del Capitolo VII dello Statuto delle Nazione Unite.

Dibattito

Il rappresentante dell=Austria, a nome dell=Unione Europea, ha espresso disapprovazione per la mancata inclusione del reato di aggressione nella lista di crimini di competenza della Corte ed ha inoltre auspicato che tale reato figuri nell=atto finale o in una risoluzione ammessa. Per cio= che concerne l=Articolo 5 quater, egli ha appoggiato la variante 2 e per l=Articolo 10 ha sottolineato l=importanza di specificare la necessita= di tutela degli elementi di prova.

Il rappresentante dell=Iran, a nome del Movimento dei Paesi non allineati, ha espresso disapprovazione per il fatto che il reato di aggressione non e= stato incluso nella lista dei crimini di competenza della Corte. Egli ha domandato se le questioni connesse non siano pretesti per escludere questo reato dallo Statuto. A tale riguardo, egli ha ricordato che il reato di aggressione compariva nello Statuto nel Tribunale di Norimberga, sottolineando come la comunita= internazionale rischi di compiere un passo indietro non includendo tale crimine nella bozza di statuto della Corte Penale Internazionale. Ha poi espresso rammarico per il fatto che le armi nucleari non siano state incluse nella lista delle armi perseguibili dalla Corte.

Il rappresentante della Svizzera, parlando dell=Articolo 5 quater, ha dichiarato di non vedere la necessita= di stabilire limiti di competenza sui crimini. Per spirito di compromesso ha tuttavia sottolineato la propria preferenza per la variante 2. A suo avviso, la sezione D dell=Articolo in questione finisce per sottrarre alla competenza della Corte i casi in cui uno deii belliggeranti non controlli parte del territorio o non disponga dotati di un comando responsabile. Egli ha disapprovato le riserve aggiuntive sul ristabilimento dell=ordine e la difesa dell=integrita= territoriale. E= chiaro in ogni caso che la Svizzera non puo= accettare una Corte Arevocabile sui crimini di guerra@, ha sottolineato il rappresentante elvetico esprimendo la sua preoccupazione per la formulazione dell=Articolo 20 sugli elementi di crimine che non hanno piu= carattere puramente indicativo. Venendo all=Articolo 7bis, ha definito la variante 1 la sola accettabile, essendo la variante 1 anche l=unica accettabile dell=Articolo 7. Per la Svizzera lo Stato sul cui territorio si trova la persona accusata o sospettata deve essere tra quegli Stati sulla cui ratifica dello Statuto si fonda la competenza della Corte.

La variante 3 dell=Articolo 7 richiede che lo stato nazionale della persona accusata o sospettata sia firmatario dello Statuto. La Svizzera ritiene che da tale variante possa conseguire che i cittadini provenienti da uno Stato non firmatario siano sottratti alla competenza della Corte pur restando soggetti alle giurisdizioni nazionali dei paesi di cui valicano le frontiere. L=accettazione della variante 3 condurrebbe quindi ad una situazione assurda. Per quel che riguarda l=Articolo 10 sui poteri del Consiglio di sicurezza, la Svizzera e= disposta ad accettare la variante 1 a condizione che si tenga conto della necessita= di tutelare gli elementi di prova. Riguardo l=Articolo 12, la Svizzera appoggia la variante 1, e per quanto concerne l=Articolo 16, ritiene che le procedure enunciate siano di una complessita= estrema che nuocerebbe all=efficacia della Corte. Questo articolo e= dunque inaccettabile.

Il rappresentante degli Stati Uniti ha commentato il testo dell=Articolo 5 sottolineando di non essere ancora convinto che la variante 2 non permettera= il perseguimento di un crimine individuale soggetto alla competenza della Corte. Egli ritiene che la prevista aggiunta alla liste delle armi proibite e= troppo ambigua, specificando che ogni modifica della lista stessa deve essere approvata dagli Stati. Cio= richiede un linguaggio chiaro che faccia riferimento ad una procedura di emendamento e a un meccanismo per assicurare che gli stati firmatari possano decidere l=applicabilita= di tali ampliamenti della lista. Il rappresentante statunitense ritiene inoltre che la sezione B, cosi= come redatta, significherebbe che le vittime non potranno essere ascoltate dalla Corte. Egli si e= quindi pronunciato per la soppressione di questa sezione, dichiarandosi inoltre proccupato che anche la questione sulla violenza sessuale non sia stata ancora risolta. Riguardo l=Articolo XX sui parametri costitutivi dei crimini e= stata espressa preoccupazione per la disposizione che prevede l=adozione di questi elementi dopo l=entrata in vigore del trattato, quando alcuni stati hanno fatto presente chiaramente di non poter adottare il trattato senza le precisazioni necessarie sui parametri stessi. Sull=Articolo 7, il rappresentante USA si e= dichiarato assai preoccupato per il fatto che esso non contenga altro che una variante quando invece le posizioni degli stati divergono in misura considerevole. Gli Stati Uniti si oppongono fermamente al testo della variante che prevedono una giurisdizione universale per i crimini di genocidio sottomettendo gli stati non firmatari alla giurisdizione della Corte. Per le stesse ragioni, gli Stati Uniti si oppongono alla variante riguardante i crimini di guerra e il crimini contro l=umanita=. Il consenso degli stati non firmatari e= condizione preliminare a qualunque azione della Corte. Per quanto riguarda l=Articolo 7bis, la variante 2 e= l=unica considerata realistica. Per quanto riguarda l=Articolo 10 sul ruolo del Consiglio di sicurezza, la variante 2 e= ritenuta migliore in quanto non precisa alcun termine temporale come la variante 1. Rispetto agli Articoli 6 e 12, gli Stati Uniti ricordano l=opposizione di un certo numero di paesi alla facolta= del procuratore di avviare una procedura d=ufficio.

Il rappresentante del Ghana e= intervenuto sul crimine di aggressione ed ha insistito sulla necessita= che esso venga incluso nella bozza di statuto della Corte. Egli si e= inoltre detto a favore dell=inserimento delle armi nucleari nell=elenco di armamenti proibiti che potranno essere oggetto dei procedimenti della Corte. A proposito delle due opzioni sul ruolo del Consiglio di Sicurezza, il rappresentante del Ghana ha affermato di non vedere alcuna differenza di fondo, dal momento che la prima stabilisce un termine di 12 mesi e la seconda un termine Ada definire@.

La rappresentante della Croazia si e= detta a favore dell=inclusione del crimine di aggressione . Ha poi lamentato il fatto che la questione delle mine antiuomo non figuri ancora nell=elenco delle armi proibite che potranno essere oggetto dei procedimenti della Corte. Per quel che concerne l=articolo 7 bis, la rappresentante croata si e= pronunciata a favore di una competenza automatica della Corte. Per quel che riguarda il ruolo del Consiglio di Sicurezza, ha approvato la variante 2 a condizione che venga garantita la tutela delle prove. La rappresentante si e= infine detta a favore di una soppressione dell=articolo 16 che, a suo modo di vedere, prevede una procedura eccessivamente complessa.

Il rappresentante della Siria ritiene che la proposta dell=Ufficio non riprende quelle espresse dalla maggior parte delle delegazioni. A tale proposito, egli si e= chiesto se i cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza non abbiano imposto agli altri le proprie posizioni.Per la Siria, il testo fa una distinzione inutile fra il genocidio ed i crimini contro l=umanita= e i crimini di guerra. La Siria e= a favore delle disposizioni dell=articolo 7 (bis) e 7 (ter) relative rispettivamente all=accettazione della giurisdizione e all=accettazione da parte degli Stati che non hanno ratificato lo statuto della Corte. La delegazione siriana ritiene che sia competenza della Corte determinare gli elementi costitutivi dei crimini (articolo XX) . La Siria contesta infine la soppressione dei riferimenti ai test nucleari.

La Santa Sede, dal canto proprio, è favorevole all=inclusione del traffico di stupefacenti nella bozza di statuto. Essa sostiene inoltre l=idea di dotare il procuratore di poteri più ampi, che gli consentano di svolgere efficacemente il proprio mandato. La bozza di statuto dovrà garantire i diritti della difesa e prevedere l=assistenza giudiziaria per gli interessati.

La Cina, a sua volta, ritiene che l=articolo 5 relativo ai crimini di competenza della Corte debba riprendere le disposizioni dell=articolo 3 del II Protocollo addizionale delle Convenzioni di Ginevra del 1949. Per quel che riguarda gli Stati che non parteciperanno allo statuto della futura Corte, la delegazione cinese ritiene che sia necessario ottenere il consenso della nazione di cui l=accusato è cittadino o sul cui territorio è stato commesso il crimine. La Cina si è dichiarata a favore della variante dell=articolo 7 (bis) che stabilisce una competenza automatica per il genocidio ed esige di esprimere l=accettazione per i crimini contro l=umanità ed i crimini di guerra. La Cina è ugualmente a favore dell=articolo 7 (ter) relativo all=accettazione della giurisdizione della Corte da parte degli Stati non partecipanti.

La Germania è favorevole a quanto statuito nella sezione C dell=articolo 5 e ha espresso alcune riserve in merito alla sezione D del medesimo articolo. Essa ha suggerito di sopprimere il paragrafo 4 dell=articolo XX relativo agli elementi costitutivi dei crimini. Riguardo al ruolo del Consiglio di Sicurezza (articolo 10), la Germania si è detta a favore della variante I. La Germania si è detta ugualmente a favore della variante 1 dell=articolo 12. Ha inoltre deprecato il fatto che nonostante gli sforzi compiuti dalla sua e da altre delegazioni, il reato di aggressione non sia stato compreso nella bozza di statuto.

Il rappresentante tedesco ha ugualmente lamentato l=esclusione dei riferimenti ai test nucleari. Per quel che concerne l=articolo 10 relativo al ruolo del Consiglio di Sicurezza, la Germania si è detta a favore della variante 1.

Per la Gran Bretagna, che si è detta a favore della posizione espressa dall=Austria in rappresentanza dell=Unione Europea, è deprecabile la mancata inclusione del crimine di aggressione e dei test nucleari. Per il Regno Unito sarebbe opportuno riformulare le disposizioni relative all=articolo 5 (quater). La delegazione britannica ritiene inoltre che l=articolo 3 del II Protocollo Addizionale della Convenzioni di Ginevra non dovrebbe venire incluso integralmente nella bozza di statuto. E che la variante 1 dell=articolo 10 (relativo alla sospensione delle azioni della Corte nel caso in cui il Consiglio di Sicurezza ne faccia richiesta ai sensi del Capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite) dia prova di grande equilibrio.
 

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